Differenza tra matrimonio, convivenza ed unione civile

MEDICINA ONLINE ANSIA DA MATRIMONIO MATRIMONIALE UOMO DONNA SINTOMI E NORMALE UN ANNO PRIMA SPOSI MARITO MOGLIE PAURA SPOSARSI CHE FAREIl matrimonio è definito nell’articolo 29 della Costituzione come l’atto con cui due persone, di sesso opposto, rendono pubblica la loro volontà di concretizzare una comunione spirituale e materiale di vita. Ed è “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Può essere celebrato in presenza dell’ufficiale di stato civile o in chiesa.

L’unione civile invece è indicata come “una specifica formazione sociale” tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi ed economici ma non vincolate da matrimonio (o impossibilitate a contrarlo). Per vedere riconosciuti i propri diritti, sarà sufficiente fare una dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

La convivenza di fatto invece va dichiarata semplicemente all’anagrafe ed è una forma fruibile da coppie eterosessuali o omosessuali, purché non vincolate da rapporti di parentela o adozione, da un altro matrimonio o unione civile.

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Matrimonio, unione civile e convivenza: differenze terminologiche

L’articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. L’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso, mentre la convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Matrimonio, unione civile e convivenza: il sesso

Il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, l’unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso, mentre la convivenza può essere istituita sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali.

Matrimonio, unione civile e convivenza: il rito

A differenza di quanto previsto per il matrimonio, per l’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni, quindi non possono neanche esserci le opposizioni previste per il matrimonio. L’unione si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. Se per il matrimonio devono essere “recitate” delle formule particolari, i coniugi uniti civilmente non ne avranno bisogno. L’ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato all’interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), residenza e regime patrimoniale. Da sottolineare che mentre per il matrimonio i cittadini minorenni hanno la possibilità di richiedere a un giudice il “permesso” di sposarsi, questa opzione non è contemplata per l’unione civile, valida solo per i maggiorenni. Le coppie che invece vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita richiesta di iscrizione all’anagrafe. Uno dei due partner deve inoltre trasmettere il modello di dichiarazione di residenza (sottoscritto anche dall’altro/a), specificando che si tratta di una convivenza per vincoli.

Matrimonio, unione civile e convivenza: il patrimonio

Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente. Per entrambi si prevede l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione. I conviventi invece, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio all’interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia. Il professionista avrà dieci giorni di tempo dalla stipula del documento per procedere all’iscrizione dello stesso all’anagrafe di residenza dei conviventi. In questo caso non è previsto il diritto di successione.

Matrimonio, unione civile e convivenza: fisco e previdenza

Coppie sposate e unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale. A livello esemplificativo: detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi. Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c’è una differenza importante: dato che per queste ultime non è prevista la possibilità di adozione, i coniugi non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari. Per quanto riguara i conviventi, non è previsto alcun legame previdenziale. La legge prevede però che un convivente che presti la propria opera (non lavoro subordinato né legame di società) all’interno dell’impresa del partner abbia diritto di partecipazione agli utili. In caso di rottura della convivenza è previsto il diritto all’assegno di mantenimento per un numero determinato di anni che sarà detraibile dal partner che lo eroga. Coppie sposate, unite civilmente e conviventi godono dello stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Matrimonio, unione civile e convivenza: il cognome

Nelle coppie unite in matrimonio, la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, anche se è possibile aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura “coniugata con”. Per quanto riguarda le unioni civili invece, i partner dovranno presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la decisione di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale utilizzare tra i due. I conviventi mantengono ognuno il proprio cognome.

Matrimonio, unione civile e convivenza: i figli

Arriviamo ad uno dei temi più controversi. La prima differenza tra matrimonio e unione civile risiede nella mancata possibilità per chi è legato tramite il secondo istituto di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita (che non è l’utero in affitto).  Non solo, lo stralcio delle stepchild adoption implica che, a differenza di quanto accade per il matrimonio in cui i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico. La Legge però contiene una frase, “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” , che consente alle coppie unite civilmente di rivolgersi ad un giudice che, sfruttando il vuoto legislativo esistente, potrà concedere comunque la stepchild adoption. Nonostante l’orientamento dei Tribunali italiani oggi sembri essere esattamente questo, non c’è alcuna garanzia di ottenere il risultato sperato. Per quanto riguarda la convivenza, la legge non prevede per una coppia convivente la possibilità dell’adozione, a meno che la convivenza duri da tre anni e vi sia l’impegno al matrimonio. I conviventi hanno però diritto alla stepchild adoption.

Matrimonio, unione civile e convivenza: obbligo di fedeltà

Una modifica considerata necessaria da NCD per l’approvazione della norma in Senato. Per le Unioni Civili non ci sarà l’obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio. Cosa cambia nei fatti? Poco, quasi nulla. Le coppie unite da unione civile non saranno soggette all’obbligo di essere sessualmente fedeli, un obbligo non contemplato da molti paesi internazionali che spesso viene “interpretato” in maniera abbastanza elastica anche dai giudici italiani, a meno che non si tratti di casi di infedeltà che ledano una delle parti o che provochino la rottura del matrimonio. In questi due casi infatti, per le coppie sposate può scattare “l’addebito” che per i coniugi uniti civilmente non potrebbe comunque esserci a causa delle regole differenti previste per la separazione.

Matrimonio, unione civile e convivenza: divorzio e separazione

Differenze importanti esistono in caso di divorzio o di fine della convivenza. I coniugi uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno aver accesso direttamente al divorzio. In questo frangente, anche nel caso in cui la volontà dei due coniugi sia disgiunta (vale a dire che solo uno dei due voglia divorziare), basterà ricorrere all’ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, firmando una comunicazione ufficiale nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l’unione. Trascorsi tre mesi dalla presentazione sarà possibile iniziare la procedura di divorzio che potrà essere richiesto tramite via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o mediante un accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale di Stato Civile. Il partner più debole avrà diritto agli alimenti e all’assegnazione della casa. In caso di divorzio esiste un’ulteriore differenza: i coniugi uniti da unione civile non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto. Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura, a meno che il giudice non stabilisca che uno dei due debba ricevere gli alimenti trovandosi in stato di bisogno. Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.

Matrimonio, unione civile e convivenza: omicidi, rapimenti, furti…

No, non stiamo scherzando. La legge sulle unioni civili avrà delle ripercussioni anche sul codice penale. Delle ripercussioni assurde. Il fatto che le disposizoni che contegono la parola coniuge si applichino «anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso», ma «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile», implica delle conseguenze. Per fare l’esempio più eclatante, in caso di omicidio del coniuge, per il marito e moglie si applicano delle aggravanti che aumentano la pena da 21-24 anni a 24-30 anni, cosa che non accade per le unioni civili perché l’omicidio non è una norma atta a rafforzare “gli obblighi derivanti dall’unione civile”. La stessa regola vale per i sequestri di persona. Come sottolinea il Corriere della Sera “quando il pm blocca i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, il blocco non potrebbe essere imposto al coniuge legato da unione civile con il rapito”. Non si potranno inoltre perseguire i coniugi uniti civilmente per l’abuso d’ufficio commesso da pubblici ufficiali che non si astengano in presenza di un interesse di un prossimo congiunto come il coniuge e per la bigamia. Per le unioni civili non sarà prevista la non punibilità in caso di falsa testimonianza o favoreggiamento del coniuge, per “reato di assistenza ai partecipi di associazioni per delinquere o con finalità di terrorismo”; per furto o truffa ai danni del partner, ecc.

Unioni civili e convivenze in Europa

L’Italia è l’ultimo dei paesi fondatori dell’unione europea a riconoscere diritti e doveri di unioni civili e convivenze. E, probabilmente, il vuoto normativo è stato (almeno in parte) colmato a seguito della condanna della Corte di Strasburgo del 2015, secondo cui “la tutela legale attualmente disponibile in Italia per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile”.

  • In Belgio, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è possibile dal 2003, adozioni e stepchild adoption (letteralmente, adozione del figliastro) sono legiferate dal 2006.
  • I Paesi Bassi hanno riconosciuto la parificazione dei legami addirittura nel 2001.
  • La Spagna ha modificato il Diritto di Famiglia nel 2005, riconoscendo i diritti-doveri di matrimonio civile, adozione e stepchild adoption alle coppie eterosessuali e omosessuali.
  • Anche Irlanda, Francia, Norvegia, Portogallo, Lussemburgo, Islanda, Svezia, Danimarca, Austria e Malta, tra il 2002 e il 2015, si sono organizzati per legalizzare e normare unioni tra persone (abolendo la differenza di sesso) e adozioni.

Si attendono norme giuridiche di adattamento dei diritti da parte di Germania, Estonia, Croazia, Slovenia e Grecia. Fanalino di coda rimangono paesi come Lituania, Polonia, Bulgaria, Romania, Lettonia e Slovacchia in cui esistono addirittura delle leggi costituzionali che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Come se i concetti di amore, famiglia, genitorialità siano connessi ad una base genetica o alle nostre inclinazioni sessuali e non al nostro naturale bisogno di umanità.

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