Per abortire serve il consenso dei genitori? Aborto per minorenni e interdette

MEDICINA ONLINE RAGAZZA BULLISMO TRISTE INFEZIONE SESSO COPPIA AMORE TRISTE DONNA UOMO ANSIA DA PRESTAZIONE IMPOTENZA DISFUNZIONE ERETTILE FRIGIDA PAURA FOBIA TRADIMENTO GELOSIA RABBIA RLa legge italiana dice che se la donna è minorenne (cioè di età inferiore ai 18 anni), per praticare un aborto volontario è richiesto l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o – in sua assenza – la tutela: quindi la minorenne NON può decidere da sola senza il consenso dei genitori. Esistono tuttavia alcune eccezioni.

Eccezioni nei primi 90 giorni

Nei primi novanta giorni di gravidanza, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori, oppure questi, interpellati, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico, interpella il giudice tutelare territorialmente competente affinché prenda una decisione sul fatto di eseguire o no l’aborto volonario. Il giudice tutelare entro cinque giorni, dopo aver sentito la minore e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione che avrà ottenuto dal consultorio o dalla struttura medica, può decidere di autorizzarla all’aborto volontario, con atto non soggetto a reclamo: se la giovane ritenga non opportuno mettere a conoscenza dei propri genitori della sua situazione, oppure se questi ultimi prendano decisioni contrastanti con la volontà della minore, sarà quindi il giudice a decidere se accogliere o meno la richiesta di aborto volontario.

Eccezioni superati i primi 90 giorni

Oltre i novanta giorni di gravidanza, qualora il medico accerti l’urgenza del praticare l’aborto a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso dei genitori e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza e procede con l’aborto. In questo caso l’aborto viene definito “terapeutico” perché è un aborto si “provocato” (quindi NON spontaneo”) ma non “volontario”, cioè non è effettuato per volontà della gestante, bensì è praticato per motivi medici, ad esempio perché la gravidanza mette a rischio la sua vita.

Aborto volontario o terapeutico?

Per evitare confusione, ricordiamo al lettore che l’aborto si distingue in:

  • aborto spontaneo: si verifica quando l’interruzione della gravidanza non dipende dalla volontà della gestante ma è accidentale ed incolpevole: ad esempio, molto frequente è l’aborto nei primi tre mesi di gravidanza per l’insorgere di complicazioni mediche di vario tipo;
  • aborto provocato (o “aborto indotto”): si ha quando l’interruzione della gravidanza non avviene in modo spontaneo, bensì appunto indotto.

L’aborto provocato (o indotto) viene effettuato con tecniche mediche e può essere di due tipi:

  • aborto terapeutico: si effettua in entro la 24ª settimana (180 giorni di gravidanza, legge n. 194/1978) e per scopi terapeutici o motivazioni mediche: ciò si giustifica se si pensa che l’amniocentesi (esame piuttosto invasivo che si effettua prelevando del liquido amniotico dalla sacca) può essere effettuata solo dopo la 18° settimana e che i risultati arrivano intorno alla 20° settimana. In questo modo, nel caso in cui si scoprisse che il feto fosse affetto da malformazioni o malattie, si avrebbero circa 4 settimane per decidere se praticare l’aborto terapeutico;
  • aborto volontario (o “aborto elettivo”): si effettua entro la 13ª settimana (90 giorni, legge n. 194/1978) per volontà della gestante, per vari motivi non medici.

Ricapitolando

Nel caso di donna con età inferiore ai 18 anni, avremo queste potenziali situazioni:

  • se i genitori della minore, o – in assenza di questi – colui che esercita la sua tutela, sono d’accordo con la scelta della minore, allora si potrà procedere con l’aborto volontario (ovviamente solo entro i primi 90 giorni di gravidanza);
  • se i genitori NON prestano il consenso all’aborto, oppure non vengono informati per volontà della minore, il medico non può effettuare l’aborto volontario, ma deve invece avvertire il giudice tutelare affinché decida se l’aborto volontario debba essere praticato o no;
  • se l’aborto è giustificato da gravi motivi di salute (ad esempio se la gravidanza metta a rischio la vita della minore), si procede indipendentemente dall’assenso dei genitori o del giudice tutelare ed anche oltre i 90 giorni (massimo 180 giorni), trattandosi di aborto terapeutico.

Aborto per le donne interdette

Per quanto riguarda le donne interdette, cioè quelle private della capacità di agire perché in condizioni di abituale infermità di mente, la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza (entro i primi 90 giorni) può essere presentata dal tutore o dal marito e valutata dal giudice tutelare in base alla relazione del medico curante.

Per approfondire:

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Dott. Emilio Alessio Loiacono
Medico Chirurgo
Direttore dello Staff di Medicina OnLine

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