Differenza tra enti pubblici, organizzazioni private, società, associazioni, fondazioni, Onlus

MEDICINA ONLINE STUDIARE LIBRI BIBLIOTECA STUDENTE ESAME STRESS GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALELe organizzazioni collettive, che sono costituite da più individui uniti per il perseguimento di fini comuni, sono disciplinate dal diritto come se fossero soggetti giuridici. Esse sono comunemente chiamate persone giuridiche. Le organizzazioni possono disporre di un proprio patrimonio che può essere costituito da somme di denaro, da beni mobili o immobili: hanno quindi una autonomia patrimoniale che può essere completa (o “perfetta”) o incompleta (o “imperfetta”). Le organizzazioni possiedono al loro interno organi individuali e/o collegiali che hanno il compito di svolgere le diverse funzioni che fanno capo all’organizzazione stessa.

Le organizzazioni si distinguono principalmente in organizzazioni private e organizzazioni pubbliche (o enti pubblici). Benché non sia sempre facile decidere, in concreto, se un’organizzazione appartenga all’una o all’altra categoria, si possono delineare – in via generale -le fondamentali caratteristiche di ciascuna.

Ente

Ricordiamo per prima cosa che il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo essere) nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio. Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un’organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l’ordinamento giuridico. L’organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento. Peraltro, anche un’organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall’ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa autonomia patrimoniale, ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto. In quest’ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente:

  • persone giuridiche;
  • organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto);
  • organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l’ordinamento riconosce una certa autonomia.

Quando l’ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto. Il termine “ente” viene utilizzato, come sinonimo di persona giuridica, nelle espressioni:

  • ente morale, vecchia denominazione, ormai caduta in disuso, delle persone giuridiche;
  • ente pubblico, che indica le persone giuridiche create secondo le norme del diritto pubblico;
  • ente ecclesiastico, che nell’ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell’ambito della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato;
  • ente privato.

Enti pubblici

Gli enti pubblici sono organizzazioni che perseguono fini di carattere pubblico, che riguardano cioè la collettività nel suo insieme; essi sono sempre dotati di autonomia patrimoniale perfetta.

Pubblica amministrazione

La locuzione “pubblica amministrazione” identifica l’insieme degli enti pubblici (ad esempio le amministrazioni pubbliche) che concorrono all’esercizio ed alle funzioni dell’amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza, nell’interesse della collettività.

Organizzazioni private

Le organizzazioni private sono organizzazioni costituite volontariamente da soggetti privati per il conseguimento di scopi di natura privata, con o senza scopo di lucro. Esse si dividono, a loro volta, in tre gruppi principali:

  • società;
  • associazioni;
  • fondazioni.

Le società hanno scopo di lucro, mentre le associazioni e le fondazioni non hanno scopo di lucro.

Società

Le società sono organizzazioni private che hanno fine di lucro, ossia lo scopo di realizzare profitti. La loro attività consiste nella gestione di imprese economiche. In base alla legge italiana sono ammessi soltanto sei tipi di società lucrative, distinte in due gruppi:

  • la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono chiamate “società di persone” e godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta;
  • la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni vengono chiamate “società di capitali” e godono di un’autonomia patrimoniale perfetta.

Associazioni

Le associazioni sono organizzazioni private che non svolgono attività economiche; esse non perseguono fini di lucro, ma di altra natura: per esempio fini politici (come i partiti politici), religiosi (come, per esempio, l’Azione cattolica), culturali o ricreativi (come, per esempio, l’Arci), sindacali (come i sindacati dei lavoratori dipendenti), sportivi (come le associazioni polisportive), ecologici e ambientalisti (come, per esempio, Italia nostra) ecc. Le associazioni vengono costituite mediante l’accordo di più persone fisiche (gli associati). Esse possono chiedere e ottenere il riconoscimento da parte dello Stato Italiano e in questo caso acquistano un’autonomia patrimoniale perfetta.
Le associazioni che non chiedono o non ottengono il riconoscimento da parte dello stato vengono chiamate associazioni non riconosciute e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ricordiamo a tal proposito, la differenza tra i due tipi di autonomia patrimoniale:

  • l’autonomia patrimoniale di una organizzazione è denominata completa o “perfetta” quando la distinzione tra il patrimonio dell’organizzazione e il patrimonio degli aderenti è totale: ciò significa che, se l’organizzazione in quanto tale contrae dei debiti, i suoi creditori non possono mai rifarsi in nessun caso sul patrimonio dei singoli associati; e d’altra parte i creditori di un singolo associato non possono mai rifarsi sul patrimonio dell’organizzazione. Quando un’organizzazione gode di un’ autonomia patrimoniale perfetta, essa viene designata dalla legge come persona giuridica. Appartengono a questa categoria di organizzazioni, tra le altre, le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società per azioni e gli enti pubblici;
  • l’autonomia patrimoniale di un’organizzazione è denominata incompleta o “imperfetta” quando – in certe condizioni che variano a seconda del tipo di organizzazione – i singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall’organizzazione in quanto tale. Ciò significa che, se l’organizzazione in quanto tale contrae dei debiti, i suoi creditori possono  rifarsi in alcuni casi sul patrimonio dei singoli associati. In parole semplici la distinzione tra il patrimonio dell’organizzazione e il patrimonio degli aderenti NON è totale. Rientrano in questa categoria di organizzazioni le associazioni non riconosciute e le società di persone.

Fondazioni

Le fondazioni sono organizzazioni private costituite da un patrimonio vincolato a fini determinati. Esse vengono costituite mediante l’atto unilaterale di un soggetto (il fondatore) con il quale egli decide di destinare il suo patrimonio (o una parte di esso) a particolari scopi (comunque mai di lucro). Il patrimonio indicato dal fondatore  si stacca così dal suo patrimonio privato, divenendo patrimonio dell’organizzazione. Le fondazioni devono sempre avere il riconoscimento da parte dello stato e acquistano necessariamente un’autonomia patrimoniale perfetta. Le fondazioni hanno, in genere, fini culturali (per esempio, promuovere e finanziare ricerche scientifiche) o assistenziali (per esempio, aiutare con borse di studio gli studenti bisognosi) .

Organizzazioni del volontariato

La legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) ha istituito una regolazione particolare per le organizzazioni di volontariato che perseguono scopi di utilità sociale senza avere scopo di lucro (da cui l’acronimo Onlus, derivato da “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), comunemente dette anche enti non-profit. La legge 266/1991 non modifica le regole codicistiche sull’autonomia patrimoniale delle organizzazioni collettive. Nella maggior parte dei casi le Onlus hanno la struttura dell’associazione non riconosciuta.
Le Onlus possono ottenere l’iscrizione in un registro, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge (democraticità della struttura, gratuità delle cariche sociali, definizione statutaria dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, obbligo di formazione del bilancio). L’iscrizione ha un’importanza essenziale, poiché è soltanto in seguito a essa che l’organizzazione:

  • può accedere ai contributi pubblici, i quali sono molte volte concretamente indispensabili per poter espletare attività di utilità sociale, spesso piuttosto costose;
  • può stipulare convenzioni con enti pubblici, come per esempio per gestire servizi di assistenza a domicilio o comunità alloggio per minori in difficoltà, sotto il controllo dell’ente pubblico stesso.

Le Onlus, proprio per la propria natura di utilità sociale senza scopi di lucro, godono di un trattamento fiscale di particolare favore.

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