Differenza tra fatto giuridico ed atto giuridico

MEDICINA ONLINE LAVORO PC WORK WORKING OFFICE UFFICIO IMPIEGO OCCUPAZIONE PSICOLOGIA DISOCCUPAZIONE NUOVI LAVORI SOLDI COMPUTER PROGRAMMA APP SOCIAL STUDIO APPUNTI WORDI termini “fatto giuridico” ed “atto giuridico” ricorrono con frequenza nel linguaggio giuridico: qual è la differenza?

Fatto giuridico

Per “fatto giuridico” si intende qualunque evento naturale, indipendente dalla volontà umana, che produca conseguenze nel campo del diritto, ossia modifichi la situazione giuridica soggettiva di una persona; si tratta dunque di un concetto estremamente elementare. Per esempio, la morte di una persona può avere come conseguenza l’apertura della sua successione; la distruzione accidentale di una cosa può far venire meno, in determinate circostanze, l’obbligo del debitore di consegnarla ecc. Tra i fatti giuridici ha un rilievo particolare il semplice decorso del tempo: per esempio, il raggiungimento della maggiore età sottrae i figli alla potestà dei genitori; molti diritti si estinguono (per prescrizione) se non vengono esercitati per un certo numero di anni; le cariche pubbliche elettive durano soltanto per un periodo di tempo determinato ecc.

Atto giuridico

Per “atto giuridico” si intende qualunque evento, prodotto dall’uomo consapevolmente, che produca conseguenze sul piano giuridico. Si tratta di una definizione generalissima: infatti ogni comportamento tenuto consapevolmente da una persona è un atto giuridico se è rilevante per il diritto, ossia se produce effetti giuridici. Gli atti giuridici si distinguono, secondo il tipo di effetti che producono, in varie categorie:

  • vi sono atti giuridici che hanno effetti non dipendenti dalla volontà di chi li compie: sono detti atti giuridici in senso stretto, o meri atti; appartengono a questa categoria le dichiarazioni di scienza, mediante le quali una persona si limita a dichiarare di conoscere o non conoscere qualcosa: sono tali, per esempio, una testimonianza, una confessione, il rilascio di un certificato eccetera;
  • vi sono atti giuridici che, pur essendo stati compiuti consapevolmente, hanno effetti non voluti dalla persona che li compie, ma anzi a lei sfavorevoli, consistenti nell’applicazione di una sanzione, in quanto sono contrari alla legge: sono detti atti illeciti. Per esempio, se una persona commette un reato, l’effetto giuridico di tale atto sarà la condanna di quella persona a una pena; se danneggia ingiustamente un’altra persona, l’effetto giuridico di tale atto sarà la condanna di quella persona a risarcire il danno che ha provocato;
  • vi sono atti giuridici che hanno gli effetti voluti dalla persona che li compie: sono tutti gli atti nei quali questa manifesta, dichiara la propria volontà. In questi casi possiamo dire che l’atto consiste in una “dichiarazione di volontà“. Per esempio, chi redige un testamento “vuole” disporre dei suoi beni a favore di determinate persone; coloro i quali stipulano un contratto di compravendita “vogliono” scambiare un bene contro il denaro; gli sposi che contraggono matrimonio “vogliono” vivere insieme e formare una famiglia. Le dichiarazioni di volontà sono tradizionalmente indicate con il nome di negozi giuridici.

Leggi anche:

Lo Staff di Medicina OnLine

Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o unisciti al nostro gruppo Facebook o ancora seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!