Invalidità del negozio giuridico: differenza tra nullità, annullabilità, inesistenza

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALEIl “negozio giuridico” (o atto negoziale) viene definito come una manifestazione di volontà di una o più persone, alla quale l’ordinamento giuridico ricollega gli effetti giuridici voluti da chi la emana.

Invalidità del negozio giuridico

Un negozio giuridico è considerato invalido quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità, tali da renderlo inadatto a ottenere gli effetti che la persona (o le persone) che lo ha posto in essere si propone.

L’invalidità può essere di due tipi:

  • nullità del negozio giuridico;
  • annullabilità del negozio giuridico.

Il vizio del negozio giuridico è la non corrispondenza alle norme giuridiche del negozio che ne determina l’invalidità; l’invalidità può essere più o meno grave, in relazione alla gravità del vizio cui è affetto il negozio giuridico.

Nullità del negozio giuridico

Sono considerati nulli i negozi giuridici privi – fin dal momento del loro compimento – di uno degli elementi essenziali. Gli elementi essenziali di un negozio giuridico, sono:

  • accordo delle parti;
    causa del negozio, la funzione economico-sociale del contratto, ovvero l’insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico;
  • oggetto del negozio, la prestazione prevista dal negozio giuridico;
  • forma del negozio.

Sono nulli anche i negozi illeciti, cioè quelli volti a realizzare risultati illeciti, in quanto contrari all’ordine pubblico, al buon costume, oppure a norme imperative. I negozi nulli NON PRODUCONO effetti; qualsiasi prestazione che sia eventualmente stata effettuata in seguito a un negozio nullo, dev’essere di regola restituita. La nullità dei negozi, si usa dire, opera di diritto: ciò significa che un negozio nullo non produce alcun effetto, senza bisogno che una sentenza del giudice stabilisca la nullità. Essa può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice (cioè senza bisogno che la parte interessata lo richieda).

Annullabilità del negozio giuridico

Sono considerati annullabili i negozi compiuti da un incapace di agire e da un incapace d’intendere e di volere. Sono inoltre annullabili i negozi compiuti da una persona la cui volontà è “viziata”. Si dice che vi è un “vizio della volontà” quando questa si è formata a conclusione di un processo psicologico nel quale fattori condizionanti esterni hanno interferito in modo rilevante e perturbatore, si da portare alla decisione di porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato posto in essere, o sarebbe stato posto in essere a condizioni diverse. I vizi della volontà sono l’errore, il dolo e la violenza. I negozi annullabili PRODUCONO effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati a opera di una sentenza, su richiesta della persona che ha posto in essere il negozio. L’annullamento può essere ottenuto soltanto dalla persona incapace che ha compiuto il negozio, o dalla persona la cui volontà era viziata, e dev’essere pronunciato dal giudice. L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni; l’annullabilità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. I negozi annulla bili, a differenza di quelli nulli, possono essere convalidati. Lo studio delle cause d’invalidità e degli effetti che ne derivano sarà condotto con maggior approfondimento nella parte dedicata al contratto.

Inesistenza del negozio giuridico

Il negozio giuridico è considerato inesistente quando la mancanza di un elemento essenziale esclude la stessa qualificazione giuridica del negozio.

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