Struttura del contratto: differenza tra accordo tra le parti, oggetto, causa, forma

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALEI requisiti indispensabili che il codice civile detta per un contratto, sono i seguenti (art. 1325):

  • accordo delle parti;
  • oggetto;
  • causa;
  • forma.

Accordo tra le parti

Affinché sorga un contratto è innanzi tutto indispensabile che le parti abbiano raggiunto un accordo, cioè che abbiano manifestato reciprocamente le proprie volontà, e queste siano dirette allo stesso scopo (art. 1326 e segg.). Con l’accordo il contratto è di regola stipulato o concluso: a partire da tale momento si producono i suoi effetti. I modi in cui si può formare l’accordo che dà origine a un contratto sono molteplici, ma tutti riconducibili a questo schema semplice: vi è lilla proposta, da parte di una persona e diretta a un’altra, seguita da un’accettazione, da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. La proposta è effettivamente tale se contiene la regolazione di tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione economica che si intende realizzare. L’accettazione è effettivamente tale se è esattamente conforme alla proposta. Il contratto è concluso nel momento (e nel luogo) in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c. 1).
Nella fase preparatoria del contratto, durante le trattative, le parti devono comportarsi secondo buona fede, cioè in modo corretto e leale: non devono ingannarsi a vicenda, devono scambiarsi tutte le informazioni che possono avere importanza per l’operazione contrattuale. Chi viola questa regola è obbligato a risarcire all’altra il danno che le è derivato (responsabilità precontrattuale, art. 13 3 7).

Oggetto

Ogni contratto deve avere un oggetto (art. 1346 e segg.). Esso può essere definito come l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare. deve avere un contenuto patrimoniale (art. 1174) e deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile (art. 1346).

Causa

Ogni contratto deve avere una causa (art. 1343 e segg.). Essa può es-sere definita come lo scopo obiettivo che le parti perseguono con la stipulazione del contratto, oppure come la sintesi degli effetti gizl1’idici principali del contratto.
Questo concetto può essere meglio capito distinguendo la causa, requisito indispensabile del contratto, dal semplice motivo soggettivo individuale, che invece è irrilevante per il diritto. Se, per esempio, una persona acquista un appartamento, pagando una somma di denaro come prezzo, il suo agire è diretto a uno scopo immediato di carattere oggettivo, identificabile dall’esterno con certezza: quello di effettuare uno scambio e precisamente di dare una somma di denaro per ottenere in cambio la proprietà di un appartamento. Questo è ciò che comunemente si definisce causa. Ma perché questa persona vuole acquistare un appartamento? Può essere mossa dalle più svariate: per esempio, può volervi andare ad abitare, oppure può investire così i suoi risparmi per porli al sicuro dall’inflazione, e contemporaneamente ricavarne un reddito, concedendolo in locazione. Nello stesso tempo la persona che vende l’appartamento e ne incassa il prezzo può essere mossa dalle più svariate ragioni: per esempio, può aver intenzione di usare il denaro per acquistare un altro, diverso, appartamento, oppure di.investirlo in titoli dello stato o in azioni, oppure di pagare con esso debiti preesistenti eccetera. Tutte le ragioni elencate fin qui sono dette nel linguaggio giuridico “motivi“: sintetizzando, esse possono essere definite come le ragioni soggettive per le quali una persona decide di effettuare una determinata operazione; queste ragioni spesso non sono identificabili con certezza dall’esterno, dalle altre persone.

Forma

Alcuni contratti devono avere una determinata forma, quando essa è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1325 n. 4). Di regola le parti possono liberamente scegliere la forma da impiegare nella stipulazione dei loro contratti. A volte però la legge impone una forma determinata a pena di nullità: ciò significa che in sua mancanza il contratto non è valido. Per esempio, un contratto di compravendita di un terreno stipulato oralmente è nullo, poiché la legge stabilisce che la compravendita immobiliare deve sempre essere stipulata in forma scritta (art. 1350). Le forme scritte previste dalla legge sono:

  • la scrittura privata (qualsiasi atto scritto redatto e firmato dalle parti);
  • la scrittura privata autenticata (una scrittura privata in cui le firme delle parti sono state autenticate da un notaio);
  • l’atto pubblico (un atto scritto redatto da un notaio e firmato dalle parti e dal no-
    taio).

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