Differenza tra droga leggera e pesante: elenco, effetti, legge italiana

Dott. Loiacono Emilio Alessio Medico Chirurgo Medicina Chirurgia Estetica Plastica Cavitazione Dieta Peso Dietologo Nutrizionista Roma Cellulite Sessuologia Ecografie DermatologiaSmettere fumare Cura Cannabis LeucemiaÈ di uso comune distinguere tra droghe leggere e droghe pesanti, ma quali sono le differenze tra i due tipi?

Droga leggera

Con la locuzione “droga leggera” si indica un tipo di sostanza stupefacente contraddistinta da tali caratteristiche:

  • è incapace o molto limitata nel creare dipendenza nel senso medico del termine e determinare quindi crisi d’astinenza;
  • ha proprietà psicotrope minime.

La droga leggera, al contrario di quella pesante, tende a:

  • causare danni e dipendenza minori;
  • causare danni e dipendenza dopo un numero più elevato di assunzioni;
  • determinare crisi d’astinenza meno violente;
  • rendere più facile l’astinenza da parte del soggetto;
  • essere meno costosa (con ampie variazioni in base al tipo di droga);
  • determinare pene detentive minori, se spacciata.

ATTENZIONE: in base a tali affermazioni, NON deve passare il messaggio che una droga leggera non sia pericolosa, in quanto anche le droghe leggere possono determinare danni gravi, perfino irreversibili e letali.

Ricordiamo che con “sostanze dotate di proprietà psicotrope” (anche dette “psicoattive“) si intende un gruppo eterogeneo di sostanze accomunate dal fatto di avere la capacità di agire sui processi psichici alterando l’attività mentale di chi le assume e modificando il suo stato psico-fisico a vari livelli tra cui percezione dell’ambiente esterno, umore, stato di coscienza, modalità comportamentali e capacità di valutazione del pericolo. La maggioranza delle sostanze psicotrope sono in grado di indurre, in seguito all’uso cronico: tolleranza, assuefazione e dipendenza fisica e/o psicologica. Più la droga è “leggera” e meno induce tali fenomeni, più la droga è “pesante” e maggiormente li induce.
Ricordiamo inoltre che una sostanza psicotropa  può essere usata sia per scopi medici che per scopi ricreativi. Esempi di sostanze psicotrope usate in campo medico sono gli psicofarmaci, mentre esempi di sostanze psicotrope usate a scopo ricreativo sono le “sostanze stupefacenti” (anche chiamate “droghe”). E’ però necessario rammendare che alcuni farmaci psicotropi sono usati a scopo ricreativo, mentre alcuni stupefacenti sono usati a scopo terapeutico.

Esempi di droghe leggere

In questo gruppo appartengono vari tipi di sostanze stupefacenti, tra cui le piante del genere Cannabis (canapa) e le sostanze psicotrope da esse ricavabili, principalmente marijuana e hashish. A volte nel gruppo delle droghe leggere vengono inclusi psichedelici come funghi del genere psylocibe, DMT, LSD, i quali come la canapa non determinano dipendenza fisica (o la determinano in modo limitato) e non hanno una elevata tossicità.

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ATTENZIONE: l’uso medico della cannabis è legale sotto prescrizione, così come la coltivazione di cultivar di Cannabis sativa ad uso strettamente tessile e con bassissimo contenuto di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) nei fiori per ottenere la fibra di canapa e occasionalmente anche prodotti alimentari o sigarette (la cosiddetta “marijuana light”), tutti privi di presenza significativa di principio psicoattivo THC e quindi di libera vendita; solitamente tali prodotti contengono come principio attivo in gran parte cannabidiolo, sostanza legale in quanto non psicoattiva ma solo con effetti sedativi. Il limite di legalità per la vendita di tali derivati e di parti di cannabis non lavorate è di massimo 0,6 % di THC.

Droga pesante

Con la locuzione “droga pesante” si indica un tipo di sostanza stupefacente contraddistinta da due caratteristiche:

  • determina facilmente e rapidamente una forte dipendenza psico-fisica nel soggetto;
  • ha proprietà psicotrope elevate.

La droga pesante, al contrario di quella leggera, tende a:

  • causare danni e dipendenza maggiori;
  • causare danni e dipendenza anche solo dopo poche assunzioni;
  • determinare crisi d’astinenza molto più violente;
  • rendere più difficile l’astinenza da parte del soggetto;
  • essere più costosa (con ampie variazioni in base al tipo di droga);
  • determinare pene detentive maggiori, se spacciata.

Esempi di droghe pesanti

In questo gruppo appartengono vari tipi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack ed eroina.

Effetti

Per gli effetti dei singoli tipi di stupefacente, vi rimandiamo alla lettura dei nostri articoli specifici per ogni sostanza:

Legge italiana: drogarsi è legale?

Partiamo da un concetto fondamentale: dal punto di vista penale in Italia drogarsi è legale; spacciare, invece, non lo è. Chi fa uso di droghe non commette alcun reato penale, salvo la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative, come la revoca del porto d’armi. del permesso di soggiorno o la sospensione/revoca della patente per chi guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Al contrario, rischia il carcere colui che spaccia droga.

Uso personale o spaccio?

Quando la droga è considerata per uso personale e quando per spaccio? Avere con sè della droga per uso personale non è un comportamento punito dal Codice Penale.
Possono essere applicate delle sanzioni amministrative, come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti. La sanzione non viene segnata sulla fedina penale. Anche se non è reato, il possesso di droghe è comunque punito con una sanzione amministrativa. Quando si tratta di spaccio, secondo la legge? La valutazione viene effettuata in base a molti fattori: non solo tenendo conto della quantità detenuta, ma anche di altri parametri, tra cui:

  • il possesso di grandi quantità di denaro;
  • le modalità di presentazione della sostanza;
  • la suddivisione in dosi;
  • la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza;
  • altri fatti che possono indicare la vendita della sostanza.

La denuncia penale viene, inoltre, attivata se sono superate le dosi minime di principio attivo contenute nella sostanza sequestrata: al di sotto di tali limiti si presume che il possesso di droga sia per uso personale.

Pene in base al tipo di droga

Fino ad alcuni anni fa per la legge italiana non c’era differenza tra droghe leggere e droghe pesanti: lo spacciatore avrebbe rischiato la stessa pena sia spacciando una droga leggera che pesante. Oggi la situazione è diversa e, ad esempio, lo spaccio di marijuana non è punito come lo spaccio di cocaina: quest’ultimo è sanzionato più severamente del primo, ma ricordate che lo spaccio delle droghe leggere resta comunque un reato punibile con il carcere. La legge Fini-Giovanardi del 2006 equiparava lo spaccio di droghe leggere a quelle pesanti e prevedeva un unico trattamento sanzionatorio, cioè la reclusione dai sei ai venti anni, sia per lo spaccio di droghe leggere che quelle pesanti. A seguito della declatoria di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, è ritornata in vigore la precedente legge, la Jervolino-Vassalli ed in tal modo la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti è riemersa dando origine a due tipi di pena:

  • per lo spaccio di droghe leggere è prevista la reclusione da sei a venti anni;
  • per lo spaccio di droghe leggere è prevista la reclusione da otto a venti anni.

Tabelle

Nell’ordinamento legislativo italiano il testo unico in materia di stupefacenti è il D.P.R. 309/90 che suddivide le sostanze psicotrope in diverse tabelle.

  • Nella tabella I sono indicati:
  1. l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
  2. le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
  3. le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
  4. ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
  5. gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
  • a) Nella sezione A della tabella II sono indicati:
  1. i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
  2. i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;
  3. i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
  4. i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
  • b) Nella sezione B della tabella II sono indicati:
  1. la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
  2. ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
  3. i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
  4. i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;
  5. le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
  • c) Nella sezione C della tabella II sono indicati:
  1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
  • d) Nella sezione D della tabella II sono indicati:
  1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
  2. le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
  3. le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
  • e) Nella sezione E della tabella II sono indicati:
  1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
  2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini dell’applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
  3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
  4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

ATTENZIONE: le informazioni presenti in questo articolo potrebbero essere inesatte o non aggiornate. Fate sempre riferimento al vostro avvocato prima di intraprendere azioni che potrebbero essere illegali.

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