La detenzione, nel diritto, è una situazione di fatto: consiste nell’avere la disponibilità materiale di una cosa, a qualsiasi titolo ciò avvenga. Ad esempio: chi abita in un appartamento di sua proprietà, è Continua a leggere
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La detenzione senza possesso nel diritto
La detenzione, nel diritto, è una situazione di fatto: consiste nell’avere la disponibilità materiale di una cosa, a qualsiasi titolo ciò avvenga. Ad esempio: chi abita in un appartamento di sua proprietà, è Continua a leggere
Differenza tra detenzione, possesso e possesso di buona fede
Detenzione e possesso, nel diritto, sono termini che indicano due cose diverse.
La detenzione
La detenzione è una situazione di fatto: consiste Continua a leggere
Differenza tra beni fungibili, infungibili, consumabili, inconsumabili, frutti, pertinenze
In diritto una “cosa” – materiale o non materiale – può essere oggetto di un diritto e quindi essere Continua a leggere
Differenza tra beni mobili, immobili, mobili registrati, mobili iscritti in pubblici registri
In diritto una “cosa” – materiale o non materiale – può essere oggetto di un diritto e quindi essere Continua a leggere
Differenza tra separazione dei beni e comunione dei beni
La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali; la comunione dei beni o la separazione dei beni. Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che di rito del matrimonio cattolico: al termine della cerimonia il Sacerdote o l’Ufficiale dello Stato Civile annoterà tale decisione sull’atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.
Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
In particolare si intende di proprietà comune:
- tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende, quindi, case , terreni, automobili, fatta eccezione dei beni personali;
- i rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi dell’azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio;
Mentre sono esclusi dalla comunione:
- beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
- beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo che non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
- beni di uso strettamente personale;
- beni che servono all’esercizio della professione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
- pensione per la perdita totale parziale della capacità lavorativa;
- beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente. In caso di disaccordo sarà il Giudice a decidere se l’atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda familiare.
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Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi;
- morte di uno dei coniugi;
- dichiarazione di morte o di assenza presunta;
- sentenza di divorzio;
- sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
- fallimento di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale
- separazione giudiziale dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Egli ha, quindi, tutto il diritto di goderli o amministrarli. Il regime di separazione dei beni produce l’effetto di attribuire al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni del marito e moglie restano, quindi, separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optata per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all’atto di acquisito tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
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