Differenza tra beni mobili, immobili, mobili registrati, mobili iscritti in pubblici registri

MEDICINA ONLINE INTERNET WEB CARTA DI CREDITO SITI AMAZON E COMMERCE DIPENDENZA DA INTERNET SHOPPING ONLINE COMPULSIVO OSSESSIVO DISTURBO SINDROME ACQUISTO SOLDI BANCAROTTA COMPUTER PC SMARTPHONE TABLET CELLULARE TELEFONINO

Un vestito è un bene materiale mobile

In diritto una “cosa” – materiale o non materiale – può essere oggetto di un diritto e quindi essere considerato “bene”, se:

  • ha un valore d’uso, cioè che sia atta a essere utilizzata dall’uomo per soddisfare un suo bisogno, sia esso materiale o non;
  • che esista in natura in quantità relativamente limitata, di modo che un uomo abbia interesse a impossessarsene per utilizzarla in modo esclusivo.

I beni possono essere distinti in:

  • i beni materiali (o corporali) sono sono quei beni esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (ad esempio un orologio, una casa, un cane, un vestito, una mela, un’automobile, l’energia elettrica…).
  • i beni immateriali sono quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani; sono beni immateriali ad esempio le invenzioni e le opere dell’ingegno, gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere oggetto di negoziazione, il diritto d’autore su una canzone o sull’invenzione di un’opera. In questo caso entra in gioco il brevetto di sfruttamento, conosciuto meglio col nome di copyright.

I beni materiali possono essere ulteriormente distinti in beni mobili e beni immobili.

Beni immobili

Sono beni materiali immobili (o semplicemente “beni immobili”) il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, nonché tutto ciò che è naturalmente (per esempio, alberi) o artificialmente (per esempio, edifici) incorporato al suolo, anche se in modo solo transitorio (art. 812 c.1). Inoltre sono considerati immobili anche i mulini, gli stabilimenti balneari e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo di un fiume e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione (art. 812 c. 2).

Beni mobili

Sono invece beni mobili tutti gli altri beni (art. 812 c. 3), quindi anche le energie naturali (art. 814). In parole semplici: tutto ciò che non è considerabile “bene immobile”, è un “bene mobile”. L’importanza della distinzione tra beni mobili e immobili è dovuta al fatto che la legge disciplina sotto molti aspetti gli uni in modo diverso dagli altri. La differenza di maggiore rilievo riguarda il loro regime di circolazione: le alienazioni (per la spiegazione di questo termine vedi ultimo paragrafo) dei beni immobili sono soggette a formalità particolari, la più importante delle quali è la trascrizione sui pubblici registri, mentre al contrario le alienazioni dei beni mobili non vi sono normalmente soggette, con alcune eccezioni di seguito riportate.

Beni mobili iscritti in pubblici registri

In una posizione intermedia tra beni mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri: la loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca e devono essere iscritti appunto nei registri pubblici), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

Beni mobili registrati

I beni mobili registrati sono beni mobili che hanno dei dati di identificazione (come la targa delle auto). Quello che differenzia tra di loro questi beni è il loro sistema di circolazione (cioè di trasferimento di proprietà); infatti i beni immobili e mobili registrati necessitano di atti redatti in forma scritta per essere trasferiti.

Alienazione

In questa sede può essere utile ricordare al lettore che nel diritto privato si indica con il termine “alienazione” l’azione con cui la proprietà su di una cosa viene trasferita a un’altra persona, per esempio con una vendita oppure con una donazione, di modo che la cosa diventa di altri (o altrui, o aliena).
La persona che si priva della cosa trasferendola prende abitualmente il nome di dante causa, quella che acquista la cosa per trasferimento prende abitualmente il nome di avente causa.

Leggi anche:

Lo Staff di Medicina OnLine

Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o unisciti al nostro gruppo Facebook o ancora seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!