Differenza tra detenzione, possesso e possesso di buona fede

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Acquistare un vestito ed indossarlo significa detenere e possedere quel vestito

Detenzione e possesso, nel diritto, sono termini che indicano due cose diverse.

La detenzione

La detenzione è una situazione di fatto: consiste nell’avere la disponibilità materiale di una cosa, a qualsiasi titolo ciò avvenga. Per esempio:

  • chi sta leggendo un libro di sua proprietà è detentore del libro, ma anche chi sta leggendo un libro posseduto da un suo amico che glielo ha prestato è detentore di quel libro;
  • chi abita in un appartamento di sua proprietà, è detentore dell’appartamento, ma anche chi abita in un appartamento altrui, preso in locazione (in “affitto”), è detentore dell’appartamento;
  • chi guida un’automobile di sua proprietà, è detentore dell’automobile, ma anche chi guida un’automobile altrui, ad esempio ottenuta in prestito da un amico, è detentore dell’automobile.

In parole semplici: il bene è “usato” dal soggetto, ma il bene non è necessariamente “posseduto” dal soggetto.

Il possesso

Il possesso è anch’esso una situazione di fatto, ma diversa: consiste nell’utilizzare una cosa e nel disporne, nei modi e con i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa (art. 1140 c. 1).

In parole semplici: il bene è “posseduto” dal soggetto, che può usarlo (detenerlo) o farlo usare ad altri (ad esempio prestando o affittando il bene ad altre persone).

Per esempio, la persona che possiede un’automobile a titolo di proprietà esercita su di essa il suo «diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo» (art. 832) in vari modi: ne ha le chiavi, la guida, la tiene posteggiata in strada o chiusa in un’autorimessa, la presta a un amico, la lascia in un’officina per riparazioni, e così via. Tutte queste manifestazioni esteriori del suo diritto di proprietà, cioè del fatto che quest’automobile le appartiene, indicano che questa persona ne ha il possesso.

Altro esempio: la persona che possiede un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando di quando in quando, secondo i suoi bisogni, il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha il possesso della servitù. Ancora un esempio: la persona che possiede un alloggio a titolo di proprietà esercita il suo diritto avendo le chiavi dell’alloggio, abitandolo, facendovi eseguire lavori, disponendo i mobili a proprio piacere, ospitandovi amici, oppure anche dandolo in locazione a un’altra persona; tutte queste, compresa l’ultima, sono manifestazioni esteriori del suo diritto di proprietà sull’alloggio, e indicano che essa ne ha il possesso.

Detenzione e possesso, come si vede, sono due situazioni di fatto assai diverse: una
persona può essere allo stesso tempo possessore e detentore, come chi ha la proprietà di una cosa e la tiene nella sua disponibilità materiale (possessore a titolo di proprietà), oppure come chi è titolare di una servitù e la esercita (possessore a titolo di servitù). Possessore e detentore possono però anche essere due persone diverse. Si possono infatti verificare due situazioni distinte:

  • la detenzione senza possesso: si ha la disponibilità materiale di una cosa, ma non la proprietà (ad esempio vivo in una casa in affitto, ne ho la disponibilità materiale, ma non la possiedo);
  • il possesso senza detenzione: si ha la proprietà di una cosa, ma non la disponibilità materiale (ad esempio possiedo una casa ma la do in affitto: la casa è mia, ma non ne ho la disponibilità materiale).

Negli articoli che pubblicheremo nei giorni seguenti su questo sito, vedremo queste due situazioni più analiticamente.

Il possesso di buona fede

Il possesso è “di buona fede” quando il possessore ritiene, a torto o a ragione, di essere titolare del diritto corrispondente, e quindi di non ledere alcun diritto altrui sulla cosa. La buona fede del possesso è sempre presunta, salvo prova contraria, e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto (art. 1147): ciò significa che qualsiasi possesso è sempre considerato di buona fede, salvo venga dimostrato che il possessore erra in mala fede nel momento in cui ha iniziato a possedere, cioè che in tale momento era consapevole di ledere un diritto altrui.

Le azioni possessorie

Ricordiamo infine al lettore che le azioni possessorie sono due, l’azione di reintegrazione (detta anche di spoglio) e l’azione di manutenzione. A esse vanno aggiunte due azioni che, a differenza delle precedenti, possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto .

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