Omicidio volontario (o doloso)
L’omicidio volontario (o doloso) in diritto penale è il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale italiano che consiste nel provocare volontariamente la morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi mezzo/modalità questo venga realizzato, ad esempio usando un’arma da fuoco, un veleno o un’arma da taglio. La sua verifica avviene con l’accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva del reo e la morte. Il coefficiente psicologico è il dolo, tale deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare durante tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell’agente. Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo è uno degli elementi essenziali al fine di qualificare ciascun reato, l’art. 42 del c.p. prevede infatti che nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. L’omicidio volontario può essere distinto in
- non premeditato: non pensato, pianificato ed organizzato anticipatamente rispetto all’atto dell’omicidio;
- premeditato: pensato, pianificato ed organizzato anticipatamente rispetto all’atto dell’omicidio, quindi più grave.
Inoltre, nel caso in cui il reo provochi volontariamente la morte di più persone, si configura il reato di omicidio volontario plurimo o di strage. Ad esempio:
Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un’associazione criminosa che, dopo aver fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.
Cassazione penale sez. VI 20 novembre 1998 n. 3333
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Omicidio preterintenzionale
L’omicidio preterintenzionale è un delitto previsto dall’ordinamento italiano all’art. 584 del c.p. Il reato si consuma quando l’agente cagiona la morte della vittima come conseguenza di un’azione violenta. Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione quando si vuole porre in essere un reato, ma le conseguenze della propria azione sono più gravi di quanto previsto (ad esempio, si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina la morte della persona colpita). Sussiste il reato di omicidio preterintenzionale quando avviene la morte di un soggetto come conseguenza della condotta di cui agli artt. 581 (reato di percosse) o 582 (reato di lesioni personali). L’unica figura prevista nel nostro ordinamento oltre l’omicidio preterintenzionale, è l’aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L. 194/1978).
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Omicidio colposo
L’omicidio colposo è un reato, previsto dall’art. 589 del codice penale. Ricorre quando qualcuno, per colpa, determina l’evento-morte di una persona: manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l’evento si verifica ugualmente per colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). All’accertamento causale si aggiunge quello sul “nesso colposo“: l’evento dev’essere la concretizzazione della regola cautelare violata. Appartiene alla categoria dei reati comuni di evento a forma libera. Si tratta di un reato per cui non è configurabile il tentativo. Eventualmente è configurabile il reato di Lesione personale. Rientra nell’omicidio colposo anche la colpa cosciente quando chi commette l’azione prevede la possibilità di un evento, ma che resta, tuttavia, non voluto. Una sottile distinzione separa questa ipotesi dal dolo eventuale: il soggetto che compie l’azione, pur non volendolo, accetta il verificarsi dell’evento lesivo.
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Tentato omicidio
Il tentato omicidio, infine, si verifica quando un soggetto compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona ed è disciplinato dal combinato disposto dall’art. 56 c.p. e l’art. 575 c.p. Il tentativo (art. 56 c.p.), si configura quando un soggetto compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma lo stesso non viene compiuto in quanto l’evento voluto dal soggetto non si è verificato, ovvero perché l’azione non è giunta a compimento.
Semplificando
Le differenze fra questi delitti, semplificando, sono le seguenti:
- nel delitto di omicidio colposo (gravità più bassa) muore una persona ma il reo non voleva in alcun modo ucciderlo (es. investimento di un pedone);
- nel delitto di omicidio preterinzionale (gravità media) muore una persona, ma in questo caso il reo voleva solo ferirla, non ucciderla (es. aggressione sfociata involontariamente nella morte della persona offesa);
- nel delitto di omicidio volontario (gravità elevata) muore una persona che il reo voleva volontariamente uccidere, in modo premeditato o non (es. agguato);
- nel delitto di tentato omicidio, invece, non si verifica la morte di nessuno, anche se il reo in questo caso voleva uccidere la sua vittima ed ha tentato di farlo in modo non equivoco con atti idonei (es. accoltellamento plurimo di una persona).
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