La detenzione senza possesso nel diritto

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALELa detenzione, nel diritto, è una situazione di fatto: consiste nell’avere la disponibilità materiale di una cosa, a qualsiasi titolo ciò avvenga. Ad esempio: chi abita in un appartamento di sua proprietà, è detentore dell’appartamento, ma anche chi abita in un appartamento altrui, preso in locazione (in “affitto”), è detentore dell’appartamento. In parole semplici: il bene è “usato” dal soggetto, ma il bene non è necessariamente “posseduto” dal soggetto.

Il possesso è anch’esso una situazione di fatto, ma diversa: consiste nell’utilizzare una cosa e nel disporne, nei modi e con i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa (art. 1140 c. 1). In parole semplici: il bene è “posseduto” dal soggetto, che può usarlo (detenerlo) o farlo usare ad altri (ad esempio prestando o affittando il bene ad altre persone).

Possessore e detentore possono però anche essere due persone diverse. Si possono infatti verificare due situazioni distinte:

  • la detenzione senza possesso: si ha la disponibilità materiale di una cosa, ma non la proprietà (ad esempio vivo in una casa in affitto, ne ho la disponibilità materiale, ma non la possiedo);
  • il possesso senza detenzione: si ha la proprietà di una cosa, ma non la disponibilità materiale (ad esempio possiedo una casa ma la do in affitto: la casa è mia, ma non ne ho la disponibilità materiale).

Vediamo ora più specificatamente la detenzione senza possesso.

La detenzione senza possesso

Nel diritto ci può essere una detenzione senza possesso: è il caso di chi utilizza una cosa altrui e ne dispone non già con i poteri che la legge attribuisce al titolare di un diritto reale su di essa, bensì con i poteri che la legge attribuisce al titolare di un diritto obbligatorio su di essa, e precisamente di un diritto personale di godimento. Il locatario o il comodatario, per esempio, utilizzano la cosa nel proprio interesse, sulla base del diritto che acquistano su di essa con il contratto di locazione o di comodato, dal quale non acquistano diritti reali, ma solo diritti di obbligazione.

Ancora: una persona detiene una cosa anche quando la cosa è pacificamente altrui e la persona ne ha la disponibilità materiale e la utilizza in adempimento di un suo obbligo nei confronti di un’altra persona, oppure in base a un rapporto, non giuridico, di mera cortesia. Per esempio: un lavoratore subordinato utilizza un’macchinario nell’interesse del suo datore di lavoro e in adempimento della sua obbligazione di svolgere l’attività lavorativa secondo le mansioni che gli sono attribuite; una persona
ospitata da un amico ne utilizza la casa, temporaneamente, a titolo di cortesia.

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