Differenza tra diritti reali e diritti di obbligazione o di credito

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Nell’articolo pubblicato ieri abbiamo visto che in giurisprudenza i diritti possono essere distinti in diritti patrimoniali e non patrimoniali, oppure in diritti assoluti e relativi. Una terza distinzione è quella tra i diritti reali e i diritti di obbligazione o di credito: queste sono le due categorie principali, per lunga tradizione, in cui si suddividono i diritti aventi contenuto di carattere patrimoniale. Essi presentano caratteristiche fondamentali diverse e contrapposte tra loro:

  • i diritti reali hanno per oggetto le cose, in modo diretto e non mediato, e sono assoluti;
  • i diritti di obbligazione (detti anche diritti di credito) consistono nella pretesa di ottenere una determinata prestazione da una determinata persona, e sono relativi.

Queste definizioni devono essere chiarite.

Diritti reali

Per una migliore comprensione dei diritti reali (dal latino res che significa “cosa”) è utile riferirsi al diritto reale per eccellenza, cioè alla proprietà. Dicendo che il diritto reale ha diritti reali per oggetto una cosa, in modo diretto e non mediato, semplificando si indica questo: il proprietario di una cosa ha normalmente la disponibilità materiale della cosa stessa e il potere di utilizzarla nel modo più conveniente non vietato dalla legge, indipendentemente da qualsiasi collaborazione altrui.

Dicendo che il diritto reale è un diritto assoluto, semplificando si indica questo: il proprietario può esigere nei confronti di chiunque il rispetto del suo diritto (opponibilità a tutti); correlativamente qualsiasi altra persona ha il dovere di non turbarne l’esercizio: non deve cioè danneggiare la cosa, né distruggerla, né sottrar la, né impedirne al proprietario l’utilizzazione legittima (dovere di astensione dei terzi). Ulteriore conseguenza dell’opponibilità a tutti è che il proprietario può difendere e far valere il suo diritto contro chiunque: egli può rivendicare la cosa e ottenerne la restituzione da chiunque se ne trovi in possesso. Queste caratteristiche del diritto di proprietà sono presenti anche, seppure in modo variamente e spesso fortemente limitato, negli altri diritti reali (i diritti reali di godimento e i diritti reali di garanzia).

Diritti di obbligazione

Dicendo che i diritti di obbligazione consistono nella pretesa di ottenere una determinata prestazione da una determinata persona, semplificando si indica questo: il titolare di un diritto di obbligazione ha il potere di ottenere che un’altra persona gli consegni una cosa, oppure tenga un determinato comportamento, oppure ancora si astenga dal tenere un determinato comportamento. La soddisfazione del suo diritto quando, per esempio, consiste nell’ottenere la consegna e quindi la disponibilità materiale di una cosa, non può avvenire se non grazie all’altrui collaborazione: questa costituisce cioè una sorta di schermo divisorio tra il titolare del diritto e la cosa. Quando la soddisfazione del diritto consiste invece, per esempio, nell’ottenere che una determinata persona tenga (oppure non tenga) un determinato comportamento, allora l’indispensabilità dell’altrui collaborazione risulta ancora più evidente.

Dicendo che i diritti di obbligazione sono diritti relativi, semplificando si intende questo: il titolare può esigere la soddisfazione del suo diritto solo nei confronti di una determinata persona, la quale ha correlativamente l’obbligo di soddisfarlo, mentre tutti gli altri, che abitualmente vengono definiti terzi, restano estranei a ciò. li diritto di obbligazione è opponi bile solo alla persona che deve eseguire la prestazione, il debitore; il titolare di esso, il creditore, può difendere e far valere il suo diritto soltanto contro il debitore. Prende il nome di rapporto giuridico qualsiasi rapporto fra persone che sia regolato dal diritto. Per esempio, se Andrea dà in locazione un appartamento a Francesco, quest’ultimo avrà l’obbligo di pagare una somma di denaro come corrispettivo (canone di locazione): quello che intercorre fra Andrea (creditore della somma di denaro) e Francesco (debitore della stessa somma) è appunto un rapporto giuridico.

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