Differenza tra elementi essenziali e accidentali del negozio giuridico

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALEIl “negozio giuridico” (o atto negoziale) viene definito come una manifestazione di volontà di una o più persone, alla quale l’ordinamento giuridico ricollega gli effetti giuridici voluti da chi la emana. Un negozio giuridico è un atto di autonomia privata. La prima fondamentale distinzione da fare tra i vari tipi di negozio giuridico è quella tra negozi inter vivos e mortis causa:

  • negozi inter vivos: sono destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti;
  • negozi mortis causa: sono destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto.

A seconda dell’oggetto si distinguono:

  • negozi non patrimoniali;
  • negozi patrimoniali;
    • negozi gratuiti;
    • negozi onerosi, di ordinaria amministrazione;
    • negozi onerosi, eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Ad esempio, il contratto, come inteso nel diritto civile italiano, è un negozio inter vivos bilaterale o plurilaterale, a carattere patrimoniale.

A seconda della forma si distinguono:

  • negozi solenni o formali: sono necessarie determinate modalità di manifestazione;
  • negozi non solenni: non sono richieste modalità particolari di manifestazione.

A seconda del numero delle parti coinvolte nell’accordo, i negozi giuridici sono distinti in unilaterali, bilaterali o plurilaterali:

  • negozi giuridici unilaterali: sono posti in essere da una sola parte, da un solo soggetto: per esempio, il testamento, la procura con la quale si conferisce la rappresentanza, il riconoscimento di un figlio naturale. In questi casi la volontà di un unico soggetto giuridico, che compie l’atto, è sufficiente per produrre le conseguenze tipiche dell’atto compiuto;
  • negozi giuridici bilaterali: sono posti in essere da due parti, quando cioè le conseguenze giuridiche vengono prodotte dall’incontro e dall’accordo fra le volontà delle due parti: così avviene, per esempio, per il contratto di compravendita, o per il contratto di locazione, o per il matrimonio.
  • negozi giuridici plurilaterali: sono posti in essere da più parti: così avviene, per esempio, per il contratto di società.

Elementi del negozio giuridico

La regolazione del negozio giuridico viene costruita prendendo come base soprattutto quella dettata dal codice per i contratti, cioè per la categoria di gran lunga più importante di atti che costituiscono manifestazioni di volontà. Dei contratti tratteremo in altra sede: qui ci limitiamo a qualche brevissimo cenno generale.
Gli elementi di un negozio giuridico vengono tradizionalmente distinti in due categorie:

  • elementi essenziali sono i requisiti indispensabili affinché il negozio venga a esistenza: la mancanza anche di uno solo di essi lo rende nullo; essi sono:
    • l’accordo delle parti;
    • la causa del negozio, ossia la funzione economico-sociale del contratto, ovvero
    • l’insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico;
    • l’oggetto del negozio, ossia la prestazione prevista dal negozio giuridico;
    • la forma del negozio (quando questa è vincolata ossia quando in assenza di una particolare forma il negozio è nullo).
  • elementi accidentali sono tutte le clausole particolari, che possono essere eventualmente introdotte da chi pone in essere il negozio in aggiunta agli elementi essenziali, e che servono a determinare in modo preciso il contenuto della volontà; essi sono:
    • il modus o onere;
    • il termine;
    • le condizioni (casuale, potestativa, mista);
    • la clausola penale;
    • la caparra.

Gli elementi accidentali sono elementi che possono anche non essere inseriti nel contratto: ciò non determina alcuna conseguenza sulla validità del contratto medesimo.

IMPORTANTE: Sono considerati nulli (quindi invalidi) i negozi giuridici privi – fin dal momento del loro compimento – di uno degli elementi essenziali: ciò è molto importante poiché i negozi nulli non producono effetti; qualsiasi prestazione che sia eventualmente stata effettuata in seguito a un negozio nullo, dev’essere di regola restituita. La nullità dei negozi, si usa dire, opera di diritto: ciò significa che un negozio nullo non produce alcun effetto, senza bisogno che una sentenza del giudice stabilisca la nullità. Essa può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice (cioè senza bisogno che la parte interessata lo richieda).

Leggi anche:

Lo Staff di Medicina OnLine

Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o unisciti al nostro gruppo Facebook o ancora seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!