Negozio giuridico: manifestazione di volontà, oggetto, causa e forma

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  • elementi essenziali sono i requisiti indispensabili affinché il negozio venga a esistenza: la mancanza anche di uno solo di essi lo rende nullo; gli elementi essenziali sono: la manifestazione di volontà di chi lo pone in essere, l’oggetto, la causa e la forma;
  • elementi accidentali sono tutte le clausole particolari, che possono essere eventualmente introdotte da chi pone in essere il negozio in aggiunta agli elementi essenziali, e che servono a determinare in modo preciso il contenuto della volontà; gli elementi accidentali sono: il modus o onere, il termine, le condizioni (casuale, potestativa, mista), la clausola penale e la caparra.

Elementi essenziali del negozio giuridico

Analizziamo ora gli elementi essenziali del negozio giuridico.

  • La manifestazione di volontà dev’essere seria, non espressa solo per scherzo, effettivamente volta a produrre l’effetto giuridico; altrimenti il negozio è nullo. Inoltre non deve essere “viziata” da elementi perturbatori esterni, altrimenti il negozio è annulla bile. La volontà ha effetto solo se viene manifestata all’esterno, cioè resa conoscibile alle altre persone, secondo modalità diverse di caso in caso: parole (pronunciate o scritte), gesti fisici di significato preciso e non equivoco (come un cenno affermativo del capo), comportamenti che, pur non esprimendo in modo aperto una volontà, sono tuttavia inequivocabilmente incompatibili con una volontà di contenuto diverso. E regola generale che il silenzio sia senza significato, sia cioè irrilevante.
  • L’oggetto può essere definito come l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare: deve avere un contenuto patrimoniale e deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.
  • La causa può essere definita come lo scopo obiettivo che le parti perseguono con il compimento del negozio, oppure come la sintesi degli effetti giuridici principali del negozio. Va distinta dal motivo, cioè dalla ragione esclusivamente soggettiva per la quale il negozio viene compiuto.
  • La forma è il modo in cui si manifesta la volontà di chi compie il negozio. Di regola è libera, ma per alcuni negozi è prescritta una determinata forma a pena di nullità.

Sono considerati nulli (quindi invalidi) i negozi giuridici privi – fin dal momento del loro compimento – di uno degli elementi essenziali: ciò è molto importante poiché i negozi nulli non producono effetti; qualsiasi prestazione che sia eventualmente stata effettuata in seguito a un negozio nullo, dev’essere di regola restituita. La nullità dei negozi, si usa dire, opera di diritto: ciò significa che un negozio nullo non produce alcun effetto, senza bisogno che una sentenza del giudice stabilisca la nullità. Essa può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice (cioè senza bisogno che la parte interessata lo richieda).

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