Differenza tra contratti a titolo oneroso, gratuito, associativi, tipici, atipici, a effetti reali

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALENel diritto i contratti possono essere classificati in varie categorie secondo alcune loro caratteristiche. Vediamo alcune di queste distinzioni, cercando di spiegare le varie differenze in modo sintetico e chiaro.

Contratti a titolo oneroso ed a titolo gratuito

Una prima importante distinzione deve essere fatta tra i contratti a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito:

  • contratti a titolo oneroso: al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la sua prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa parte consegue ricevendo la prestazione della controparte;
  • contratti a titolo gratuito: il sacrificio patrimoniale di una parte non ha alcun corrispettivo.

Per esempio, è un contratto a titolo oneroso la compravendita: il venditore compie un sacrificio patrimoniale (la cosa venduta esce dal suo patrimonio) al quale corrisponde un vantaggio (il prezzo, cioè una somma di denaro, entra nel suo patrimonio). E invece un contratto a titolo gratuito la donazione: il donante compie un sacrificio patrimoniale (la cosa donata esce dal suo patrimonio) cui non corrisponde alcun vantaggio patrimoniale. I contratti a titolo gratuito sono contratti che non costituiscono uno scambio.

Contratti a prestazioni corrispettive e contratti associativi

Altra importante distinzione deve essere fatta tra i contratti a prestazioni corrispettive e quelli associativi:

  • contratti a prestazioni corrispettive: la loro caratteristica è la corrispettività, cioè la corrispondenza tra la prestazione cui è tenuta una parte e la prestazione cui è tenuta l’altra: si tratta sempre di contratti a titolo oneroso. Sono tali, per esempio, la locazione, il mandato, la compravendita e la maggior parte dei contratti tipici disciplinati dal codice civile;
  • contratti associativi: la loro caratteristica risiede nel fatto che le parti conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno scopo comune: tali sono, per esempio, il contratto di società e quello costitutivo di un’associazione.

Contratti a effetti reali e contratti a effetti solo obbligatori

Altra distinzione deve essere fatta tra i contratti a effetti reali e quelli a effetti solo obbligatori:

  • contratti a effetti reali: oltre a far sorgere obbligazioni, producono anche l’effetto di trasferire o di costituire, modificare, estinguere un diritto reale;
  • contratti a effetti solo obbligatori: hanno solo l’effetto di far sorgere obbligazioni.

Contratti tipici e atipici

Una distinzione deve essere fatta inoltre tra i contratti tipici e quelli atipici. Il nostro codice civile, nel titolo II del libro IV (artt. 13 21-1469), detta una serie di norme generali che si riferiscono a tutti i contratti; successivamente, soprattutto nel titolo III del libro IV (artt. 1470- 1986), regola molte singole specie di contratti quali, per esempio, la compravendita, la locazione, l’appalto, il trasporto, il mutuo ecc. I contratti che sono specificamente regolati dalla legge si chiamano tipici. Tuttavia, in nome del principio dell’autonomia contrattuale le parti sono libere di stipulare anche contratti aventi un diverso contenuto: si chiamano contratti atipici. Per esempio, è un contratto atipico illeasing. Tutti i contratti atipici devono essere «diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» (art. 1322 c. 2).

Gli atti unilaterali

Il contratto nel diritto è un accordo di due o più parti: per questo dal contratto si distingue l’atto unilaterale, che è una dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva di effetti giuridici. Quando hanno un contenuto patrimoniale, gli atti unilaterali sono regolati dalle stesse norme che regolano i contratti, in quanto compatibili (art. 1324). Altrimenti sono regolati da norme specificamente dettate dal codice per ciascuno di essi.

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