Rappresentanza volontaria, legale, procura, effetti, estinzione, conflitto di interessi

MEDICINA ONLINE STUDIARE LIBRI BIBLIOTECA STUDENTE ESAME STRESS GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSINIO MURDER OMICIDIO REATO VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO GIUDICE GIURISPRUDENZA LEGALENel diritto, sotto il nome di “rappresentanza”, si racchiude un insieme di regole, dettate dal codice, che disciplina i casi nei quali una persona stipula un contratto in nome altrui. Un contratto, dunque, stipulato da una persona, ma destinato ad avere effetti nei confronti di un’altra persona. Esso può essere descritto da due diversi punti di vista:

  • mediante la rappresentanza una persona, il rappresentante, sostituisce un’altra persona, il rappresentato, nella conclusione di un contratto (o nel compimento di un atto unilaterale), e dichiara di agire in nome e in sostituzione, appunto, di quest’ultima, cioè, come si usa dire, ne spende il nome;
  • mediante la rappresentanza gli effetti di un atto che il rappresentante compie in nome del rappresentato si producono in capo a quest’ultimo.

Il ricorso al meccanismo della rappresentanza è molto frequentemente utilizzato nella pratica, per le situazioni più disparate: per esempio, il commesso di un negozio che ha il potere di stipulare contratti con i clienti in nome del suo datore di lavoro, cioè di vendere a essi le sue merci, è un suo rappresentante, la persona che acquista un appartamento in nome (e nell’interesse) di un’altra persona è un suo rappresentante; la persona che conclude affari in nome di un’altra persona è un suo rappresentante.

Rappresentanza volontaria e legale

Vi sono diversi tipi di rappresentanza. La rappresentanza si dice volontaria quando una persona conferisce volontariamente a un ‘altra il potere di rappresentar/a, cioè di agire in suo nome. Gli esempi riportati sopra sono casi di rappresentanza volontaria.
La rappresentanza si dice invece legale quando la legge stessa indica (art. 1387) che una persona è chiamata ad agire in nome di un’altra, che si trova in condizioni di incapacità legale. I casi più importanti di rappresentanza legale nel diritto privato sono la potestà dei genitori e la tutela dell’interdetto.

La procura e il rapporto di base

La rappresentanza volontaria viene conferita con un atto unilaterale denominato procura: questa contiene l’indicazione dei poteri conferiti al rappresentante. La procura può essere conferita in qualsiasi forma; se però attribuisce il potere di compiere atti che devono essere stipulati in una determinata forma (per esempio, scritta), anche la procura dev’essere redatta nella stessa forma (art. 1392). La procura può essere generale (quando concerne qualsiasi affare del rappresentato) o speciale (quando concerne solo determinati affari o categorie di affari).
Può contenere limiti all’esercizio del potere: per esempio, ti conferisco la procura a
vendere la mia automobile a un prezzo non inferiore a 1000 euro.

La procura conferisce i poteri, ma non obbliga il rappresentante a esercitarli. L’obbligo per il rappresentante di agire per conto del rappresentato è una conseguenza del rapporto di base esistente tra i due interessati, che sottostà alla procura e costituisce la ragione giustificatrice del conferimento dei poteri. I rapporti di base che più frequentemente sottostanno alla procura sono quelli nascenti da un contratto di mandato, o di agenzia, o di lavoro subordinato; ma non sono i soli. Un esempio: Luigi stipula un contratto di mandato con un’agenzia immobiliare, conferendole l’incarico di vendere un suo appartamento; l’agenzia è pertanto obbligata a cercare un compratore ed è remunerata per questo con una somma di denaro; inoltre Luigi conferisce all’agenzia, mediante una procura, il potere di stipulare direttamente con il terzo il contratto di vendita del suo appartamento. L’agenzia è obbligata ad attivarsi per vendere l’appartamento in quanto ha ricevuto un incarico, cioè in forza del mandato (rapporto di base); può stipulare direttamente con il terzo la vendita dell’appartamento di Luigi in forza della procura. Un altro esempio: alla procura a concludere contratti, che hanno i commessi di un negozio, sottostà, come rapporto di base, il rapporto nascente da un contratto di lavoro subordinato; il commesso ha, in base a questo contratto, l’obbligo di prestare il suo lavoro secondo le indicazioni del datore; in aggiunta gli può essere conferito il potere di stipulare contratti in nome (e per conto) del datore mediante la procura.

Gli effetti della rappresentanza

La conseguenza fondamentale della rappresentanza è quella già accennata sopra: gli effetti del contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato si producono nella sfera giuridica del rappresentato, cioè attribuiscono a quest’ultimo i diritti e gli obblighi che nascono dal contratto.

I poteri del rappresentante

La procura conferisce al rappresentante il potere di agire in nome del rappresentato nei confronti di terze persone. Il terzo che entra in contatto con il rappresentante ha l’onere di accertarsi che questi abbia effettivamente i poteri (art. 1393). Riprendendo un esempio fatto prima, il terzo interessato ad acquistare dall’agenzia immobiliare l’appartamento di Luigi ha l’onere di chiedere che gli venga mostrata la procura (che nel caso dev’essere redatta in forma scritta).
Problemi più complessi si pongono quando il contenuto della procura viene modificato (per esempio, viene limitata: il rappresentante non può vendere a un prezzo inferiore a 100) o quando la procura viene revocata o si estingue per altre cause.
Modifiche e revoca «devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto», cioè, in altre parole, non si prova che i terzi erano in mala fede (art. 1396 c. 1). Le altre cause di estinzione della procura «non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate» (art. 1396 c. 2). «Non sono opponibili» significa che il contratto è validamente concluso e obbliga il rappresentato a eseguirlo, come se non fossero intervenute né modifiche, né revoca, né altre cause di estinzione della procura. Qualora invece le modifiche, la revoca o le altre cause di estinzione dei poteri conferiti con la procura siano state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o siano comunque state conosciute, sono opponibili ai terzi: ciò  significa che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei suoi poteri è inefficace nei confronti del rappresentato, cioè in altre parole non lo vincola. L’eventuale danno così subito dal terzo ignaro, che ha confidato senza propria colpa nella validità del contratto, dev’essergli risarcito dal rappresentante senza poteri o che ha ecceduto i limiti dei suoi poteri (art. 1398).
Tuttavia il rappresentato può far sì che il contratto sia efficace nei suoi confronti, come se il rappresentante avesse avuto i poteri necessari, con la ratifica: questa è un atto unilaterale con il quale una persona può appropriarsi degli effetti di un contratto concluso in nome e per conto suo da un’altra persona, che n011 aveva i poteri (art. 1399).

Il conflitto d’interessi

Il rappresentante e il rappresentato possono trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi tra di loro: per esempio, il rappresentante vende in nome del rappresentato a una persona alla quale è legato da vincoli di affari; in tali casi il contratto è annullabile su domanda del rappresentato, anche se questi non riceve alcun danno come, per esempio, se la vendita è stata stipulata a un prezzo equo, purché il conflitto d’interessi fosse conosciuto o riconoscibile da parte del terzo (art. 1394).

L’estinzione della rappresentanza

Le principali cause di estinzione della rappresentanza sono:

  • l’estinzione del rapporto di base;
  • la scadenza del termine o il compimento dell’affare per il quale è stata attribuita;
  • la morte e la rinuncia del rappresentante;
  • la revoca del rappresentato (ma solo se è stata conferita nell’interesse esclusivo
    del rappresentato).

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