I diritti reali e i diritti di obbligazione
Nell’articolo pubblicato ieri abbiamo visto che in giurisprudenza i diritti possono essere distinti in diritti patrimoniali e non patrimoniali, oppure in Continua a leggere
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In giurisprudenza i diritti possono essere distinti in varie categorie. La prima Continua a leggere
Nel mondo del diritto le persone possono venire a trovarsi in diverse situazioni. Esse sono riconducibili principalmente ai due Continua a leggere
Il “colpo di sonno” è l’improvviso e non voluto addormentamento che si verifica mentre si guida un autoveicolo, con le pericolose possibili conseguenze che ne derivano. Ma cosa succede se si provocano incidenti o si fanno infrazioni a causa di un colpo di sonno? Il conducente è in qualche modo non responsabile di quello che ha provocato? Continua a leggere
Esiste molta confusione tra ciò che è considerato “doping” nello sport. In palestra ad esempio, i meno esperti arrivano a pensare che normali integratori, come creatina, aminoacidi ramificati, carnitina o Continua a leggere
Un giovane lettore ha chiesto al sezione legale del nostro Staff, se “fare sesso in automobile per strada è illegale anche nel caso si tratti di una zona appartata ed in un orario in cui non c’è nessuno in giro?”
Si, praticare da soli o in due un atto sessuale nella propria automobile senza nascondersi costituisce un reato perché offende il pudore e la pubblica decenza anche se il luogo è appartato, non illuminato e non c’è nessuno per la strada. Praticare sesso in auto, anche se in un luogo isolato e non illuminato, è reato perché offende il pudore e la pubblica decenza, come precisato più volte dalla Cassazione. Per evitare di commettere il reato è necessario che la vettura sia stata interamente coperta, ad esempio comprendo finestrini, parabrezza e lunotto posteriore con i classici fogli di giornale per i finestrini.
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L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita, previsto dall’art. 22 codice penale.
In Italia esistono due tipi di ergastoli. C’è quello cosiddetto semplice, che dà la possibilità al condannato di uscire, se ha mostrato di meritarlo, dopo trent’anni; e dopo quindici, a metà pena, per qualche permesso. Circa 1500 detenuti attualmente in Italia hanno invece l’ergastolo «ostativo»: il più duro, quello che non prevede, fino alla morte, né permessi né semilibertà.
Ostativo è uno status particolare di quei detenuti (non necessariamente ergastolani) che si trovano ristretti in carcere a causa di particolari reati classificati efferati dall’ordinamento giuridico italiano: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), ecc. i quali ostacolano la concessione dei benefici sopraelencati. I detenuti all’ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla mafia) possono rientrare nel regime normale solo nel caso che essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti pentiti).
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Non esiste una reale differenza tra “ergastolo” e “fine pena mai”. “Fine pena mai” è semplicemente una denominazione contenuta nel fascicolo di chi è condannato all’ergastolo. Ad esempio nel certificato di detenzione di un condannato a vent’anni di carcere è riportato Scadenza pena definitiva: 18 ottobre 2037 (uso questa data perché oggi è il 18 ottobre 2017). Invece nel fascicolo del detenuto condannato all’ergastolo c’è scritto: Fine pena mai.
L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto grave ed equivale alla reclusione a vita. L’ergastolo è previsto dall’art. 22 del Codice Penale. Ai condannati alla pena dell’ergastolo è consentito:
Tali limiti sono ulteriormente erosi dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi di reclusione subiti (a patto che il recluso si “comporti bene”, cioè non ottenga richiami disciplinari, ad esempio perché non ha obbedito agli ordini dati dagli assistenti penitenziari o perché è stato trovato in possesso di un cellulare o di sostanze stupefacenti): ciò significa che ogni 4 anni scontati realmente, il condannato guadagna 360 di giorni di pena in meno, quindi poco meno di un anno in meno. Una durata di 26 anni si riduce quindi a circa 21 anni. In Italia esistono comunque due tipi di ergastolo: quello “normale” e quello “ostativo“.
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La differenza tra ergastolo normale ed ostativo è che quello normale (che abbiamo descritto nel paragrafo precedente), concede al condannato la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge (come ad esempio la possibilità di lavorare all’esterno del carcere, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare). L’ergastolo ostativo, al contrario, impedisce al detenuto di accedere ad ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia (un “pentito”). Un detenuto con ergastolo ostativo, in caso di collaborazione con la giustizia, accede quindi all’ergastolo “normale” e quindi alla possibilità dei permessi. L’ergastolo ostativo è estremamente punitivo e quindi viene assegnato solo ad alcuni reati estremamente gravi, come: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).
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In Italia è aperto da tempo un dibattito: c’è chi dice che l’ergastolo sia giusto perché se certi colpevoli sono condannati a stare in carcere tutta la vita, le loro vittime sono già decedute e “chiedono vendetta“, così come i loro famigliari, senza considerare che chi ha, ad esempio, già ucciso una volta, più probabilmente potrebbe rifarlo una seconda quindi è giusto rinchiudere a lungo queste persone affinché “meditino” sui propri errori. Altri obiettano che l’ergastolo è contrario ai principi stessi della Costituzione e per tale motivi in Italia l’ergastolo semplice, nonostante sia teoricamente perpetuo, in realtà non è scontato quasi mai completamente. Il carattere perpetuo della condanna pone gravi problemi di compatibilità specificatamente con l’art. 27 comma 3 della Costituzione Italiana e con la Legge Gozzini che ne dà attuazione: “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”.
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Dott. Emilio Alessio Loiacono
Medico Chirurgo
Direttore dello Staff di Medicina OnLine
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