La potestà e le situazioni giuridiche soggettive attive e passive

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Nel mondo del diritto le persone possono venire a trovarsi in diverse situazioni. Esse sono riconducibili principalmente ai due tipi seguenti:

  • Le situazioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio: si verificano quando una norma giuridica attribuisce a un soggetto la possibilità di fare o non fare qualcosa, o di pretendere che altri facciano o non facciano qualcosa. Tralasciando quelle caratteristiche del diritto pubblico, le principali situazioni giuridiche attive sono il diritta soggettivo e la potestà.
  • Le situazioni giuridiche soggettive passive o di svantaggio: si verificano quando una norma giuridica attribuisce a un soggetto l’obbligo di fare o non fare qualcosa, o di subire il comportamento di altri. Le principali situazioni giuridiche passive sono l’obbligo (o dovere) e l’onere.

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è definito come un insieme di poteri che la legge attribuisce a una persona per il soddisfacimento di un suo interesse, secondo la propria libera valutazione e decisione. Due sono gli aspetti di questa definizione che devono essere sottolineati:

  • attribuendo un diritto soggettivo, la legge delimita, circoscrive un’area; all’interno di essa il titolare del diritto può agire per soddisfare il proprio interesse, mentre all’esterno di essa non può;
  • attribuendo un diritto soggettivo, la legge consente al titolare la più ampia libertà di esercitare o meno i poteri che ne costituiscono il contenuto.

Per esempio, se una persona acquista un abito, ne diventa proprietaria: ha il potere di indossarlo, di lavarlo, di stirarlo, di prestarlo ad altri, di rivenderlo, e anche di tenerlo inutilizzato in un armadio; tutti questi poteri costituiscono il contenuto di un altro diritto soggettivo, la proprietà e possono essere usati solo nell’ambito del proprio vestito e non con quello di altri. Se una persona presta una somma di denaro a un amico, diventa creditore di quest’ultimo: ha il potere di esigere il pagamento alla scadenza concordata, di dilazionarlo, di frazionarlo, ma anche di rinunciare a ottenerlo; tutti questi poteri costituiscono il contenuto di un altro diritto soggettivo, il credito di una somma di denaro nei confronti di una determinata persona.

La potestà

La potestà è definita come un insieme di poteri che la legge attribuisce a una persona per proteggere e realizzare un interesse altrui o un interesse di carattere generale e superiore. Il titolare della potestà, a differenza del titolare del diritto soggettivo, non ha la libertà di agire a proprio piacimento, ma deve agire in modo discrezionale, cioè realizzando nel modo che gli sembra migliore l’interesse indicato dalla legge. La sua azione è sottoposta a controlli esterni, specificamente indicati dalla legge, volti a verificare che egli l’abbia effettivamente rivolta a proteggere e realizzare l’interesse altrui o generale; inoltre, se la sua azione non risulta indirizzata e svolta correttamente, egli può subire sanzioni per gli abusi compiuti. Per esempio, i genitori devono mantenere, educare e istruire i propri figli, prendere tutte le decisioni che li riguardano, perseguendo unicamente l’interesse dei figli stessi; a questi compiti non possono sottrarsi e, se lo fanno, incorrono in sanzioni da parte dell’autorità giudiziaria. Questi poteri, che sono anche doveri, sono esercitati in modo discrezionale e costituiscono il contenuto di una delle potestà più importanti, quella dei genitori o “potestà genitoriale“.

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