Differenza tra obbligo, dovere, onere ed onere della prova

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSIONIO MURDER OMICIDIO PRIMO GRADO SECONDO MURDER MANSLAUGHTER VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO MORTE GIUDICENegli articoli pubblicati nei giorni scorsi, ci siamo occupati dei “diritti” nell’ambito della giurisprudenza. Oggi ci occuperemo, semplificando, di altri argomenti molto importanti: obbligo ed onere.

L’obbligo

In giurisprudenza prende il nome di obbligo (o dovere) – semplificando – una situazione nella quale una persona deve tenere un determinato comportamento; se non lo tiene potrà subire una sanzione. Per esempio, il debitore che paga la somma di denaro dovuta, costituente il prezzo per l’acquisto di una bicicletta, esegue un obbligo (al quale è correlativo il diritto soggettivo del creditore di esigere il pagamento); se invece non la paga, tiene un comportamento illecito, al quale conseguirà una sanzione: potrà essere condannato dal giudice a pagare tale somma, maggiorata degli interessi.

Onere

Prende il nome di onere un comportamento che costituisce un peso, un costo (detto quindi “oneroso”) tenuto da un privato non perché vi sia obbligato (in questo si differenzia dunque dall’obbligo), ma perché è richiesto dalla legge come presupposto per l’esercizio di un diritto. Per esempio, chi compra merce difettosa ha il diritto di ottenere la riduzione del prezzo pagato (o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno): se vuole ottenere ciò, ha l’onere di denunciare (si dice comunemente che “deve” denunciare) al venditore i difetti della merce entro un certo numero di giorni dalla scoperta. Un altro esempio: chi vuole ottenere soddisfazione di un proprio diritto in se-
de giudiziaria ha l’onere di dare la prova (si dice anche comunemente che “deve” dare la
prova) del fondamento del proprio diritto; altrimenti non riceve soddisfazione.

Onere della prova

Nell’ultimo esempio si è accennato a uno dei principi fondamentali e più importanti del diritto privato. Esso è contenuto nell’art. 2697: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»; in altre parole, chi vuoi far valere un suo diritto in giudizio ha l’onere della prova. Si tratta di un onere: la persona che deve dare la prova non è incondizionatamente obbligata a farlo, ma è tenuta a farlo soltanto se e in quanto voglia giungere a una conseguenza per lei positiva, cioè quella di ottenere la tutela giurisdizionale dei propri diritti. Non sempre il titolare del diritto ha l’onere di darne la prova: vi sono numerosi casi, tutti esplicitamente previsti dalla legge, nei quali è stabilita un’inversione dell’onere della prova; in tali casi la persona contro la quale il diritto viene fatto valere è chiamata a dare la prova dell’inesistenza del diritto stesso; se non vi riesce è soccombente, cioè perde la controversia giudiziaria.

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