Differenza tra matrimonio e coppia di fatto

MEDICINA ONLINE ANSIA DA MATRIMONIO MATRIMONIALE UOMO DONNA SINTOMI E NORMALE UN ANNO PRIMA SPOSI MARITO MOGLIE PAURA SPOSARSI CHE FAREIl matrimonio è definito nell’articolo 29 della Costituzione come l’atto con cui due persone, di sesso opposto, rendono pubblica la loro volontà di concretizzare una comunione spirituale e materiale di vita. Ed è “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Può essere celebrato in presenza dell’ufficiale di stato civile o in chiesa.

La convivenza di fatto invece va dichiarata semplicemente all’anagrafe ed è una forma fruibile da coppie eterosessuali o omosessuali, purché non vincolate da rapporti di parentela o adozione, da un altro matrimonio o unione civile.

Per approfondire leggi: Differenza tra matrimonio, convivenza ed unione civile

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Differenza tra arma da fuoco ed arma da sparo con esempi

MEDICINA ONLINE MEDICINA LEGALE ARMA FUCILE PISTOLA MITRA ASSALTO AUTOMATICA SEMI DIFFERENZAUna “arma da fuoco” o “arma a fuoco” (in inglese “gun”) è per definizione una macchina termobalistica che sfrutta l’energia cinetica (cioè l’energia legata al movimento) dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio per scagliare dei proiettili. L’energia è utilizzata per proiettare un oggetto (che viene chiamato proiettile o proietto se il suo diametro è maggiore di 20 mm) a grandissima velocità verso un bersaglio: sarà l’azione perforante del proiettile a causare i danni al bersaglio.  Esempi di arma da fuoco sono il fucile semiautomatico americano Garand M1 ed il fucile d’assalto Sturmgewehr MP44.
Arma comune da sparo
Le armi comuni da sparo sono un tipo di arma da fuoco, elencate all’art. 2 della L. n. 110/1975 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 121/2013):

  • i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  • i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  • i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  • i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
  • le rivoltelle a rotazione;
  • le pistole a funzionamento semiautomatico;
  • le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (comma così modificato dall’art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).
  • i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;
  • sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona (comma così sostituito dall’art. 1, L. 21/02/1990, n. 36 e dall’art. 11, L. 21/12/1999, n. 526).

Ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. n. 110/1975, il privato cittadino può detenere le seguenti armi comuni da sparo:

  •  tre armi comuni da sparo;
  • sei armi classificate per uso sportivo;
  • otto armi tra antiche, artistiche, rare o d’importanza storica (art. 8, comma, 1, D.M. 14 aprile 1982);
  • un numero illimitato di fucili da caccia (art. 37, comma 2, L. n. 157/1992);
  • un numero illimitato di parti essenziali d’arma (art. 38, comma 1, TULPS).

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Caratteristiche delle armi comuni da sparo
Ogni modello di arma comune da sparo prodotta, introdotta o commercializzata in Italia a partire dal 1 gennaio 2012, per definizione deve obbligatoriamente essere oggetto di classificazione da parte del Banco Nazionale di Prova, il quale ente ha il compito di verificare, per ognuna delle suddette armi, la qualità di arma comune da sparo – compresa la eventuale qualifica di arma sportiva ai sensi della vigente normativa – e la corrispondenza ad una delle categorie europee di cui all’All. I della Direttiva CEE 477/1991 (come previsto dall’art. 23, comma 12sexiesdecies, D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012). L’elenco delle armi classificate dal Banco Naizonale di Prova è consultabile sul sito https://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/armi-classificate.html.
Tutti i modelli di armi prodotte o introdotte in Italia tra il 1 ottobre 1979 ed il 31 dicembre 2011, ad eccezione delle armi da caccia ad anima liscia e di quelle ad avancarica, prima di essere immessi sul mercato erano sottoposti ad un controllo preventivo da parte del Ministero dell’Interno per mezzo della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (art. 6 L. n. 110/1975; tale Commissione è stata soppressa dall’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012); se tale verifica aveva esito positivo, il modello di arma veniva riconosciuto con specifico Decreto ministeriale (che veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale), gli veniva attribuito un numero di catalogazione e veniva iscritto nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (come previsto dall’art. 7 L. n. 110/1975, poi abrogato dall’art. 14, comma 7, della L. n. 183/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012); il Catalogo delle armi comuni da sparo è consultabile sul sito https://www.space.interno.it.
Le armi comuni da sparo recano dei segni distintivi (cosiddetti marchi o punzoni) che consentono di identificarle. Tali segni identificativi sono elencati all’art. 11 della L. n. 110/1975 (come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, ma vedasi altresì quanto disposto già dall’art. 8, comma 1, lett. a) – Convenzione – Protocollo addizionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, della L. n. 146/2006)  e sono:

  • il marchio o la sigla che individua il produttore oppure l’assemblatore,
  • il numero di matricola (solitamente costituito da un codice numerico o alfanumerico), che non è obbligatorio per le armi prodotte prima del 1920; il numero di matricola deve essere obbligatoriamente presente sempre anche sulle canne intercambiabili,
  • il paese in cui è stata prodotta l’arma e l’anno di fabbricazione,
  • il calibro almeno sulla canna,
  • qualora si tratti di arma prodotta oppure importata oppure introdotta in Italia durante la vigenza del Catalogo nazionale delle armi comuni da spato (tra il 1 ottobre 1979 ed il 31 dicembre 2011) e per la quale era previsto l’obbligo della catalogazione, anche il numero di iscrizione nel Catalogo,
  • i punzoni del Banco Nazionale di Prova italiano o di un Paese straniero il cui banco sia riconosciuto ai sensi della cd. normativa CIP (i punzoni del Banco sono tre: il punzone identificativo del Banco che ha eseguito le prove, il punzone indicante il tipo di prova effettuata sull’arma e l’anno della prova; inoltre, potrebbe esservi impresso anche un quarto punzone, il cosiddetto punzone del giglio, che indica che quell’arma è stata altresì sottoposta alle prove con i pallini d’acciaio).

È vietato effettuare interventi tecnici sull’arma che abbiano come effetto di alterare la meccanica in modo da aumentarne la potenzialità d’offesa oppure che interessino le dimensioni dell’arma ed abbiano come effetto di facilitarne il porto, l’uso o l’occultamento (art. 3 L. n. 110/1975). Quindi è vietato, ad esempio, aumentare il calibro dell’arma oppure aumentare la capacità del caricatore o montare su di essa un calcio pieghevole oppure accorciare la canna di un’arma posta a catalogo o, ancora, accorciare in maniera considerevole la canna di un’arma non posta a catalogo rendendo la medesima occultabile.
Non sono vietati quegli interventi che non incidono sulla meccanica o non aumentano la potenza e/o l’occultabilità dell’arma.
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Quanto rimangono le anfetamine in urine, sangue e capelli

MEDICINA ONLINE PRELIEVO DONAZIONE SANGUE ANALISI BLOOD LABORATORY VES FORMULA LEUCOCITARIA PLASMA FERESI SIERO FIBRINA FIBRINOGENO COAGULAZIONE GLOBULI ROSSI BIANCHI PIASTRINE WALLPAPER HI RES PIC PICTURE PHOTOAnfetamine nelle urine

Con test del sangue specifici si è positivi tra 1 e 3 giorni dall’ultima assunzione.

Anfetamine nel sangue

Con test delle urine specifici si è positivi entro 24 ore dall’ultima assunzione.

Test antidroga da fare a casa

Nel caso in cui abbiate bisogno di ottenere rapidamente il risultato positivo o negativo del vostro test, potete usare uno di questi test antidroga da fare a casa, acquistabili online, ritirabili anche nei punti di ritiro, facili da fare e dai risultati attendibili. Tutti i prodotti sono stati accuratamente selezionati dal nostro Staff di esperti:

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Anfetamine nei capelli

Con test del capello si è positivi entro 4 mesi dall’ultima assunzione.

Dobbiamo ricordarvi che le variabili in gioco affinché il vostro test risulti negativo, sono molteplici e soprattutto sono assolutamente soggettive. Soprattutto c’è da tenere in considerazione l’uso che fate della sostanza: le quantità, da quanto tempo l’assumente, come l’assumete, la qualità, la vostra corporatura, la contemporanea assunzione di altre droghe, la vostra funzionalità epatica e renale, il vostro metabolismo, ed altri fattori assolutamente imprevedibili.

Il consiglio che noi riteniamo essere l’unico efficace per evitare la positività ai test, è smettere di assumere la sostanza. Solo in questo modo potrete avere la certezza di essere puliti e risultare negativi: la vostra salute vi ringrazierà per sempre.

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Differenza tra morte cerebrale, coma, stato vegetativo e di minima coscienza

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E’ una condizione clinica che deriva da un’alterazione del regolare funzionamento del cervello. Lo stato di coscienza è compromesso. Anche nei casi più gravi di coma le cellule cerebrali sono vive ed emettono un segnale elettrico che viene rilevato dall’elettroencefalogramma e altre metodiche. Esistono diversi stadi di coma, un processo dinamico che può regredire o progredire, e che dalla fase acuta può prolungarsi fino allo stato vegetativo. Siamo in presenza di pazienti vivi che devono ricevere ogni cura. Una delle scale più utilizzate per classificare la profondità e la gravità dello stato comatoso è la cosiddetta Glascow Coma Scale (GCS); la GCS definisce vari gradi che vanno da 3 (il coma profondo) a 15 (soggetto sveglio e cosciente).
Per certi versi il coma può sembrare simile ad altri stati (sonno, stato vegetativo, morte cerebrale, stato soporoso), ma esistono alcune differenze, anche se in alcuni casi può esservi sovrapposizione. Il sonno, per esempio, per quanto profondo esso sia può comunque essere interrotto in qualsivoglia momento anche solo con uno stimolo sonoro, cosa impossibile nel coma, dove anche stimoli dolorosi non risvegliano il paziente.
Il coma differisce anche dallo stato vegetativo, una condizione in cui il soggetto pur avendo perso le funzioni neurologiche cognitive e la consapevolezza dell’ambiente che lo circonda, rimane pur sempre in possesso di funzioni non-cognitive e mantiene anche il ciclo sonno-veglia.
Il coma differisce anche dallo stato di minima coscienza, una condizione in cui il soggetto ha il ciclo sonno-veglia ed ha un parziale contenuto di coscienza.
Il coma è diverso dallo stato soporoso, una condizione in cui comunque il soggetto, diversamente da quanto accade nello stato comatoso, rimane in grado, perlomeno a livello istintivo, di rispondere a determinati stimoli.
La morte cerebrale infine è diversa dal coma perché, pur essendo entrambe caratterizzate da perdita di coscienza e di attività cerebrale, nella morte cerebrale tutte le funzioni cerebrali sono irreversibilmente cessate ed il corpo del paziente può continuare a “funzionare” soltanto grazie alla respirazione assistita, mentre invece il paziente in coma a volte respira in modo autonomo, inoltre mentre il coma non evolve necessariamente nella morte, la morte cerebrale evolve sempre nel decesso del paziente appena viene “staccata la spina” del respiratore.
Ricordiamo che il coma, generalmente dopo un periodo di 4 – 8 settimane, può evolvere in quattro diverse condizioni:

  • risveglio del paziente (rarissimo e generalmente con danni che comportano deficit motori e/o sensoriali anche molto gravi;
  • morte del paziente;
  • stato vegetativo (ripresa della veglia ma senza contenuto di coscienza);
  • stato di minima coscienza (ripresa della veglia con parziale contenuto di coscienza).

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Stato vegetativo

Nello stato vegetativo le cellule cerebrali sono vive e mandano segnali elettrici evidenziati dall’elettroencefalogramma. Il paziente può respirare in modo autonomo, mantiene vivacità circolatoria, respiratoria e metabolica. Lo stato vegetativo non è mai irreversibile. Dal 2002 a livello internazionale non si usa più aggiungere a “stato vegetativo” gli aggettivi “permanente” e “persistente”. Viene semplicemente indicato da quanto tempo questa situazione è in atto. Per approfondire, leggi: Stato vegetativo: risveglio, riabilitazione, durata e caratteristiche

Stato di minima coscienza

Con “stato di minima coscienza” (anche chiamato “stato minimamente cosciente”) si indica in medicina uno stato di coscienza alterato definito da comportamenti minimi che dimostrano una consapevolezza di sé e/o dell’ambiente, seppur minori rispetto al normale. Lo stato di minima coscienza viene considerato una possibile evoluzione dello stato comatoso, in alternativa allo stato vegetativo, oppure come possibile evoluzione di uno stato vegetativo. Generalmente stato vegetativo o di minima coscienza compaiono dopo circa 30 giorni dall’inizio del coma, tuttavia questa non è affatto una regola fissa. In letteratura scientifica è sempre stato molto discussa la definizione esatta del termine, soprattutto visti gli aspetti in comune con lo stato vegetativo, con il quale evidenzia differenze minime, che però diventano importanti in sede di prognosi (migliore nello stato di coscienza minimo rispetto allo stato vegetativo) e nel trattamento da seguire, inoltre rispetto allo stato vegetativo le risposte del soggetto con stato di minima coscienza al trattamento sono mediamente migliori. Per approfondire, leggi: Stato di minima coscienza: evoluzione, risveglio, riabilitazione

Morte cerebrale

Nella morte cerebrale le cellule cerebrali del paziente sono morte, non mandano segnale elettrico e l’elettroencefalogramma risulta piatto, ciò significa che il paziente non ha alcuna coscienza di quello che accade intorno a lui. Nella morte cerebrale il paziente perde in modo irreversibile la capacità di respirare e tutte le funzioni cerebrali, quindi non ha controllo delle funzioni vegetative (temperatura corporea, pressione arteriosa, diuresi). Il paziente è immobile, non risponde ad alcuno stimolo, neanche a quelli dolorosi. Il cuore del paziente batte regolarmente, ma la respirazione è possibile solo grazie alla respirazione meccanica. Anche se i macchinari tengono in vita il soggetto ed egli appare come dormendo, il famigliare del paziente deve purtroppo capire che in realtà la morte cerebrale coincide con la morte della persona. Come già prima anticipato, mentre il coma non necessariamente evolve con la morte bensì può progredire nel risveglio del paziente, nel decesso del paziente, nello stato vegetativo o nello stato di minima coscienza, invece nel caso della morte cerebrale il paziente non può evolvere in nient’altro che nel decesso, impedito soltanto dai macchinari che mantengono ancora funzionante il suo organismo, facendolo respirare con una ventilazione assistita (non sempre necessaria nel coma). Per approfondire: Morte cerebrale: diagnosi, sintomi, risveglio, durata, si può guarire?

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Dott. Emilio Alessio Loiacono
Medico Chirurgo
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Differenza tra FBI, CIA, NSA, DEA, SWAT e Polizia di Stato negli USA

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La CIA (Central Intelligence Agency) è l’agenzia di spionaggio degli USA. Si occupa di raccogliere informazioni segrete su Stati, società, persone. Uno dei suoi compiti è anche quello di assicurarsi che tali informazioni arrivino al governo statunitense. La CIA dispone di un corpo militare segreto, entrato in azione anche nella guerra fredda. L’agenzia venne fondata dal presidente Harry Truman sui resti dell’OSS, una vecchia organizzazione con scopi simili a quelli della CIA. Pochi anni dopo la sua fondazione, il governo non ha controllato più le attività della CIA lasciandola libera di operare. In seguito, sotto il comando di Allen Dulles, l’organizzazione spionistica si poté sviluppare velocemente. Cadde rovinosamente in basso quando si verificò lo scandalo Watergate, cioè lo spionaggio di politici democratici da parte del presidente Nixon in prossimità delle elezioni. Si venne poi a scoprire che la CIA aveva condotto operazioni losche in Sud America e a Cuba. Inoltre Nixon aveva utilizzato l’agenzia per fermare alcune indagini. Ma ciò che più fece ritorcere contro la CIA l’opinione pubblica statunitense fu lo spionaggio interno. I servizi segreti possedevano circa 7.500  dati su individui appartenenti a gruppi pacifisti (CHAOS). Quando il Central Intelligence Agency Act (chiamato anche “Public Law 110”) venne fondato, fece sì che gli agenti potessero usare il fisco segreto, cioè una serie di somme frutto anche di traffici illegali e pertanto non registrate ufficialmente dallo Stato, e di essere esenti dalla maggior parte delle limitazioni sugli usi del fondo federale. Oggi si pensa che istituzioni come la CIA siano controllate dal governo (Obama ha nominato i direttori di queste agenzie), ma di solito organizzazioni del genere agiscono abbastanza liberamente. Come già citato, la CIA ha condotto numerose operazioni in Sud America e Cuba, ma ne ha attuata qualcuna anche in Europa. In quest’ultima zona, in piena guerra fredda, favorì gruppi e partiti anti-comunisti in Italia e in Francia e cercò di far scoppiare rivoluzioni in Bielorussia e in Ucraina. In centro e  in Sud America appoggiò molti colpi di stato e commissionò assassinii ai danni dei presidenti di queste zone. Nella lista delle persone da uccidere figuravano Raul Castro, Fidel Castro, Che Guevara, che vide la sua fine in Bolivia proprio a causa dello spionaggio della CIA, Salvador Allende (Cile) che fu rovesciato da un colpo di stato finanziato da agenti segreti statunitensi, Charles De Gaulle (Francia), Abdul Karim Kassem (Iraq), l’Ayatollah Ruhollah Khomeini (Iran), Muammar Gheddafi (Libia), Gamal Abdel Nasser (Egitto), Kim Gu, Kim II Sung (Corea del Nord), Ngo Dhin Diem (Vietnam del Sud), che dopo aver goduto del favore degli Stati Uniti cadde in disgrazia.

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FBI

L’FBI (Federal Bureau Investigation) è il principale corpo della polizia federale statunitense. Anch’esso come la CIA nasce sulle ceneri di una vecchia organizzazione, la BOI. Possiede il suo nome attuale grazie a John Edgard Hoover, direttore del BOI che battezzò e diresse l’FBI per ben 48 anni. I suoi obiettivi sono:

  1. Proteggere gli Stati Uniti dal terrorismo;
  2. Proteggere gli Stati Uniti dallo spionaggio di agenzie straniere;
  3. Proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi cibernetici e dal crimine informatico;
  4. Combattere la corruzione in campo politico;
  5. Proteggere i diritti civili;
  6. Combattere la criminalità organizzata a livello nazionale ed internazionale;
  7. Combattere la criminalità dei colletti bianchi;
  8. Combattere i maggiori crimini violenti;
  9. Collaborare con le altre agenzie federali, statali, locali ed internazionali;
  10. Migliorare la tecnologia per il successo delle operazioni dell’FBI.

Sono scritti in ordine di importanza. Il governo ha cercato di agevolare l’investigazione del Bureau, approvando leggi come la Patriot Act (che permette di controllare le attività su internet di alcuni individui, gestire gli archivi di biblioteche, etc…) e favorendo lo sneak and peek (azione di infiltrazione senza avviso in proprietà private). Per quanto riguarda il crimine informatico, c’è da dire che i suoi poteri prevedono anche il divieto di diffusione di filmati pedo-pornografici e la lotta agli hacker che immettono virus o altro. Prima di intervenire l’FBI deve mostrare le indagini al segretario di Stato o a qualche organo competente. Nella sua storia l’FBI ha dovuto fronteggiare organizzazioni come il KuKluxKlan e ha anche arrestato numerosi criminali come John Dillinger, Lester Joseph Gillis e tanti altri ancora… Negli anni della guerra fredda la priorità era quella di scovare le spie sovietiche presenti sul territorio statunitense. Furono condotte azioni anche contro il partito comunista statunitense e contro alcuni gruppi di ideologia vagamente comunista: era il periodo della paura rossa. Uno degli obiettivi dichiarati è la difesa dei diritti civili. Ci sono molti dubbi sull’operato dell’FBI negli anni della segregazione proprio in questo ambito. Infatti si pensa che Hoover non abbia indagato a fondo sulla morte di Kennedy e che andasse contro le azioni di Martin Luther King. Negli anni ’80 e ’90 si incrementarono le azioni anti-terrorismo a discapito di quelle anti-spionaggio (anche a causa della fine della guerra fredda). L’FBI riuscì a sventare un attentato al World Trade Center di New York nel 1993. Ma non riuscì a evitare l’attentato dell’11 settembre. Si dice che non abbia fatto molto per evitarlo e che per lo scarso coordinamento tra le varie organizzazioni per la sicurezza l’attentato sia riuscito. L’FBI possiede un proprio laboratorio scientifico e informatico, una SWAT (una squadra specializzata contro il terrorismo) e altro ancora.

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NSA

La National Security Agency (NSA, Agenzia per la Sicurezza Nazionale), è l’organismo governativo degli Stati Uniti d’America che, insieme alla CIA e all’FBI, si occupa della sicurezza nazionale. In particolare è l’ente incaricato della sicurezza in ambito interno-nazionale, così come la Central Intelligence Agency – CIA, è incaricata della sicurezza all’estero. L’NSA, infatti, ha la funzione di monitorare tutto il territorio nazionale statunitense per tutelarne l’integrità da attacchi di qualunque tipo, nonché proteggere i dati e i messaggi che giornalmente transitano attraverso uffici governativi, Casa Bianca, Pentagono, ambasciate ecc.

DEA

La DEA (Drugs Enforcement Administration) è l’agenzia anti-droga statunitense. Nasce nel 1973 e collabora con l’FBI. Il suo compito è quello di bloccare i traffici internazionali. Il capo della DEA è nominato dal presidente degli Stati Uniti e confermato dal Senato. Talvolta la DEA con il pretesto di combattere il traffico di droga apre spazi di manovra per gli agenti statunitensi i territorio straniero come è successo in Bolivia e in Colombia.

SWAT

Con “SWAT” (Special Weapons And Tactics) si intendono le unità di forze speciali destinate a operazioni anti-terrorismo, salvataggio di ostaggi e antisommossa, presenti in molti dipartimenti di polizia, sia statali che federali (come L’Hostage Rescue Team dell’FBI), degli Stati Uniti d’America. In senso generico il termine SWAT viene inoltre usato per indicare le unità di polizia destinate a compiti ad alto rischio, comprendenti dipartimenti di polizia sia statali che federali. Come prima accennato le unità SWAT vengono impiegate per compiere operazioni ad alto rischio, come ad esempio:

  • arresti di importanti criminali;
  • prevenzione di attacchi terroristici;
  • scontri a fuoco con criminali.

Nella maggior parte dei casi, però, il salvataggio degli ostaggi è un compito che spetta all’Hostage Rescue Team (HRT) dell’FBI, in quanto il sequestro di persona negli Stati Uniti d’America è un reato federale e l’HRT conta su personale più qualificato ed addestrato per tali situazioni. Ciò considerato, è necessario specificare che le unità SWAT operanti negli Stati Uniti d’America sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio, quindi addestrate in modo tale da poter rispondere alle urgenze rilevate nell’area del proprio dipartimento, come avviene per le SWAT assegnate nelle contee.

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Polizia di stato

Con “Polizia di Stato” (State police) negli USA si intendono i corpi di polizia dei 50 stati federati degli Stati Uniti d’America, avendo in quel Paese le singole autorità statali propria autonomia per condurre attività di contrasto alla criminalità e di indagine penale. Attualmente sono ventitré gli Stati che usano il termine “State police”, altri usano il termine Highway patrol o State patrol. In generale, questi corpi svolgono funzioni al di fuori della giurisdizione della contea di giurisdizione dello sceriffo (con eccezione del Vermont), come far rispettare le leggi sul traffico su strade statali e autostrade interstatali, sovrintendere alla sicurezza del governo statale, proteggendo il governatore, la formazione di nuovi agenti per la polizia locale per i comuni troppo piccoli per avere una propria accademia di polizia. Fornisce servizi di supporto tecnologico e scientifico, e di coordinamento.

Sceriffo

Negli Stati Uniti d’America lo sceriffo è un funzionario di polizia responsabile dell’applicazione della legge in una contea. La carica è solitamente attribuita per elezione da parte dei cittadini, secondo una tradizione tipicamente statunitense. I funzionari che lavorano nell’ufficio dallo sceriffo, alle sue dipendenze, hanno il titolo di vice sceriffo (deputy sheriff). Essi sono nominati direttamente dallo sceriffo ed espletano le sue stesse funzioni; possono essere suddivisi in general deputies e special deputies. La relazione tra sceriffo e altre forze di polizia varia a seconda dello stato e, all’interno di alcuni stati, anche da contea a contea. In alcune contee lo sceriffo può essere la figura più importante, in altre invece fa poco più che amministrare la prigione della contea, provvedere al trasporto dei prigionieri ed assicurare il servizio di sicurezza per il tribunale della contea. Molte città ed alcune contee hanno un capo (o commissario o sovrintendente) della polizia, che è il funzionario posto a capo del dipartimento di polizia. A differenza dello sceriffo, il capo della polizia non è eletto, ma solitamente è nominato dall’autorità esecutiva della municipalità o contea. Poi a livello di Stato federato vi è la State police che dipende dal governatore. In molte giurisdizioni statunitensi, lo sceriffo provvede anche alla notifica degli atti giudiziari e ai mandati di comparizione emanati dai tribunali dello stato. Spesso lo sceriffo inoltre conduce le vendite all’asta dei terreni in preclusione, ed ha sovente il potere di eseguire la confisca dei beni personali che vengono requisiti in esecuzione di una sentenza. In altre giurisdizioni questi compiti relativi ai processi civili sono eseguiti da altri funzionari, come i marshal o i connestabili. Il Connecticut ha abolito gli sceriffi con un referendum popolare nel 2002. Le Hawaii hanno lo “Sceriffo delle Hawaii”, che fa parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza delle Hawaii.

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Differenza tra morte clinica, biologica, legale, apparente, improvvisa ed istantanea

MEDICINA ONLINE RIGOR MORTIS RIGIDITA CADAVERE MORTE TEMPOLa morte è la cessazione di quelle funzioni biologiche che definiscono un organismo vivente: con la morte termina l’esistenza di un vivente o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato. La morte è importante per la sopravvivenza di una specie, perché permette alla generazione successiva di avere accesso a beni primari, come il cibo, che altrimenti – in caso di inesistenza della morte – non sarebbe sufficiente per tutta la popolazione. Esistono varie definizioni di morte:

Morte biologica: si verifica quando gli organi, le cellule e l’organismo di un uomo sono irreversibilmente danneggiati: ciò porta in qualsiasi caso alla dissoluzione dell’organismo stesso, non importa quale tecnica venga messa in atto. In caso di morte biologica il danno è talmente elevato che determina cessazione delle funzioni biologiche e non è possibile alcuna forma di rianimazione.

Morte clinica (o morte apparente): al contrario della morte biologica, la morte clinica si verifica quando l’organismo di un uomo non è irreversibilmente danneggiato e può essere sottoposto a rianimazione, ad esempio in caso di arresto cardiaco. La morte biologica è quindi irreversibile, mentre quella clinica è potenzialmente – ma non necessariamente – reversibile.

Morte improvvisa: è una morte che avviene in maniera inattesa in individui sani oppure con malattie non gravi, in un tempo quantificabile in diverse ore dal presentarsi dei primi sintomi.

Morte istantanea: è una morte che avviene in maniera inattesa in individui sani oppure con malattie non gravi – come avviene nella morte improvvisa – ma che avviene in un tempo quantificabile in pochi secondi dal presentarsi dei primi sintomi.

Morte legale: in medicina legale la morte si identifica come la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo in congruenza con la legge del 29 dicembre 1993, n. 578. Per accertare la morte il medico deve attenersi alle regole tecniche della semeiotica tanatologica e tenere presenti le disposizioni di legge in materia di decessi.

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Dott. Emilio Alessio Loiacono
Medico Chirurgo
Direttore dello Staff di Medicina OnLine

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Differenza tra separazione dei beni e comunione dei beni

MEDICINA ONLINE ANSIA DA MATRIMONIO MATRIMONIALE UOMO DONNA SINTOMI E NORMALE UN ANNO PRIMA SPOSI MARITO MOGLIE PAURA SPOSARSI CHE FARELa legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali; la comunione dei beni o la separazione dei beni. Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che di rito del matrimonio cattolico: al termine della cerimonia il Sacerdote o l’Ufficiale dello Stato Civile annoterà tale decisione sull’atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.

Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.

In particolare si intende di proprietà comune:

  • tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende, quindi, case , terreni, automobili, fatta eccezione dei beni personali;
  • i rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi dell’azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio;

Mentre sono esclusi dalla comunione:

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo che non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all’esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente. In caso di disaccordo sarà il Giudice a decidere se l’atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda familiare.

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Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi;

  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale
  • separazione giudiziale dei beni

Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Egli ha, quindi, tutto il diritto di goderli o amministrarli. Il regime di separazione dei beni produce l’effetto di attribuire al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni del marito e moglie restano, quindi, separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.

Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optata per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all’atto di acquisito tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.

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Differenza tra omicidio volontario, colposo e preterintenzionale

MEDICINA ONLINE GIUSTIZIA LEGGE CODICE PENALE CIVILE AVVOCATO LEGISLAZIONE ASSASSIONIO MURDER OMICIDIO PRIMO GRADO SECONDO MURDER MANSLAUGHTER VOLONTARIO PREMEDITATO COLPOSO DOLOSO MORTE GIUDICE.jpgOmicidio volontario (o doloso)

L’omicidio volontario (o doloso) in diritto penale è il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale italiano che consiste nel provocare volontariamente la morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi mezzo/modalità questo venga realizzato, ad esempio usando un’arma da fuoco, un veleno o un’arma da taglio. La sua verifica avviene con l’accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva del reo e la morte. Il coefficiente psicologico è il dolo, tale deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare durante tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell’agente. Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo è uno degli elementi essenziali al fine di qualificare ciascun reato, l’art. 42 del c.p. prevede infatti che nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. L’omicidio volontario può essere distinto in

  • non premeditato: non pensato, pianificato ed organizzato anticipatamente rispetto all’atto dell’omicidio;
  • premeditato: pensato, pianificato ed organizzato anticipatamente rispetto all’atto dell’omicidio, quindi più grave.

Inoltre, nel caso in cui il reo provochi volontariamente la morte di più persone, si configura il reato di omicidio volontario plurimo o di strage. Ad esempio:

Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un’associazione criminosa che, dopo aver fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.

Cassazione penale sez. VI  20 novembre 1998 n. 3333

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Omicidio preterintenzionale

L’omicidio preterintenzionale è un delitto previsto dall’ordinamento italiano all’art. 584 del c.p. Il reato si consuma quando l’agente cagiona la morte della vittima come conseguenza di un’azione violenta. Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione quando si vuole porre in essere un reato, ma le conseguenze della propria azione sono più gravi di quanto previsto (ad esempio, si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina la morte della persona colpita). Sussiste il reato di omicidio preterintenzionale quando avviene la morte di un soggetto come conseguenza della condotta di cui agli artt. 581 (reato di percosse) o 582 (reato di lesioni personali). L’unica figura prevista nel nostro ordinamento oltre l’omicidio preterintenzionale, è l’aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L. 194/1978).

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Omicidio colposo

L’omicidio colposo è un reato, previsto dall’art. 589 del codice penale. Ricorre quando qualcuno, per colpa, determina l’evento-morte di una persona: manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l’evento si verifica ugualmente per colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). All’accertamento causale si aggiunge quello sul “nesso colposo“: l’evento dev’essere la concretizzazione della regola cautelare violata. Appartiene alla categoria dei reati comuni di evento a forma libera.  Si tratta di un reato per cui non è configurabile il tentativo. Eventualmente è configurabile il reato di Lesione personale. Rientra nell’omicidio colposo anche la colpa cosciente quando chi commette l’azione prevede la possibilità di un evento, ma che resta, tuttavia, non voluto. Una sottile distinzione separa questa ipotesi dal dolo eventuale: il soggetto che compie l’azione, pur non volendolo, accetta il verificarsi dell’evento lesivo.

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Tentato omicidio

Il tentato omicidio, infine, si verifica quando un soggetto compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona ed è disciplinato dal combinato disposto dall’art. 56 c.p. e l’art. 575 c.p. Il tentativo (art. 56 c.p.), si configura quando un soggetto compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma lo stesso non viene compiuto in quanto l’evento voluto dal soggetto non si è verificato, ovvero perché l’azione non è giunta a compimento.

Semplificando

Le differenze fra questi delitti, semplificando, sono le seguenti:

  • nel delitto di omicidio colposo (gravità più bassa) muore una persona ma il reo non voleva in alcun modo ucciderlo (es. investimento di un pedone);
  • nel delitto di omicidio preterinzionale (gravità media) muore una persona, ma in questo caso il reo voleva solo ferirla, non ucciderla (es. aggressione sfociata involontariamente nella morte della persona offesa);
  • nel delitto di omicidio volontario (gravità elevata) muore una persona che il reo voleva volontariamente uccidere, in modo premeditato o non (es. agguato);
  • nel delitto di tentato omicidio, invece, non si verifica la morte di nessuno, anche se il reo in questo caso voleva uccidere la sua vittima ed ha tentato di farlo in modo non equivoco con atti idonei (es. accoltellamento plurimo di una persona).

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